Le ondate di calore e lo stress termico rappresentano un rischio grave ed emergente per la salute e l’incolumità dei lavoratori, specialmente nei settori all’aperto (come edilizia e agricoltura) o in ambienti chiusi non adeguatamente climatizzati. Per contrastare gli effetti del microclima severo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota dell’8 luglio 2026, fornendo indicazioni operative cruciali per l’attività di vigilanza e per l’adozione delle corrette misure di prevenzione aziendali.
Cosa prevede la normativa sulle ondate di calore e lo stress termico
La nota dell’INL dell’8 luglio 2026 richiama l’attenzione sulle emergenze climatiche e sui rischi dello stress termico ambientale. L’obiettivo primario dell’organo di vigilanza è indirizzare le ispezioni verso la verifica delle misure organizzative e tecniche adottate dai datori di lavoro, in stretta conformità con il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Le priorità ispettive indicate dall’Ispettorato si concentrano sui seguenti aspetti fondamentali:
- Integrazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): Obbligo di includere una valutazione specifica del rischio microclima e calore estivo, definendo preventivamente le relative misure di tutela.
- Rimodulazione degli orari di lavoro: Riorganizzazione dei turni per evitare le attività fisicamente gravose nelle fasce orarie più calde della giornata (solitamente tra le 12:00 e le 16:00).
- DPI idonei e idratazione: Messa a disposizione di Dispositivi di Protezione Individuale leggeri e traspiranti, unitamente alla garanzia di accesso illimitato ad acqua potabile e bevande reintegratrici.
- Formazione e informazione mirata: Addestramento dei lavoratori e dei preposti sui primi sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- Sorveglianza sanitaria e ruolo del Medico Competente: Monitoraggio attivo dei lavoratori fragili o iper-suscettibili e costante coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
- Sospensione temporanea delle attività: Ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIGO) per intemperie o stop temporaneo dei lavori nei casi in cui le temperature percepite superino i limiti di tollerabilità e sicurezza.
Cosa devono fare le aziende: obblighi e adempimenti pratici
Per prevenire le sanzioni e, soprattutto, tutelare la salute dei propri dipendenti durante i picchi di temperatura, i datori di lavoro e i Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) devono attuare i seguenti adempimenti operativi:
- Aggiornamento del DVR: Analizzare le mansioni esposte al calore e integrare il DVR con protocolli specifici per il microclima. Per una consulenza specialistica aziendale nell’aggiornamento documentale, VBR Group Srl offre un supporto tecnico completo.
- Pianificazione organizzativa e pause: Allestire aree di sosta ombreggiate o rinfrescate e programmare pause di recupero periodiche la cui frequenza deve aumentare all’aumentare dell’indice di calore percepito.
- Gestione dei DPI e dell’idratazione: Verificare la compatibilità dei dispositivi di protezione con le alte temperature. Consultate il nostro approfondimento su DPI e la sicurezza sul lavoro per selezionare le attrezzature più idonee.
- Formazione specifica del personale: Organizzare corsi di formazione sulla sicurezza focalizzati sul rischio termico, indirizzati sia ai lavoratori che ai preposti, affinché sappiano sovrintendere al rispetto delle procedure d’emergenza.
- Consultazione dei Bollettini Meteo: Utilizzare le piattaforme istituzionali di allerta meteo e i sistemi di monitoraggio del rischio stress da calore (es. Worklimate INAIL/CNR) per pianificare le lavorazioni giorno per giorno.
Sanzioni e conseguenze in caso di inadempienza
La mancata valutazione del rischio microclimatico o la mancata adozione delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/08 comporta severe responsabilità per il datore di lavoro:
- Sanzioni Penali e Amministrative: L’omessa valutazione dei rischi o la mancata informazione/formazione dei lavoratori è punita con ammende pecuniarie o con l’arresto nei casi previsti dagli articoli 55 e 68 del Testo Unico.
- Provvedimenti di Sospensione: In caso di riscontro di pericoli imminenti e gravi per la salute dei lavoratori esposti a temperature estreme senza protezioni o pause, gli ispettori dell’INL possono disporre la sospensione dei lavori.
- Responsabilità in caso di infortunio: Se un lavoratore subisce un malore grave o un colpo di calore con postumi invalidanti per assenza di adeguate misure preventive, il datore di lavoro risponde di lesioni personali colpose o omicidio colposo.
Domande frequenti
Chi è il principale responsabile della gestione dei rischi da stress termico in azienda?
Il datore di lavoro è il responsabile principale. Egli ha l’obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, avvalendosi del supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente.
Quali sono le misure organizzative più efficaci per prevenire lo stress da calore?
La rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipo del turno mattutino), l’introduzione di pause obbligatorie in zone d’ombra climatizzate, la riduzione della quota di lavoro fisico pesante e la rotazione delle mansioni.
Quando un’azienda può ricorrere alla sospensione dei lavori per calore?
Quando le temperature reali o percepite superano i 35°C (o anche temperature inferiori in presenza di elevata umidità e lavorazioni particolarmente gravose), l’azienda può sospendere le attività facendole rientrare nelle causali per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per intemperie stagionali.
Non aspettate che si verifichi un’emergenza in cantiere o in stabilimento. Per adeguare la valutazione dei rischi e proteggere la vostra azienda, contattateci subito per richiedere una consulenza su misura.
Questo articolo è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato dalla redazione di VBR Group Srl.

