La sicurezza delle attrezzature di sollevamento è un pilastro fondamentale della tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) impone precisi obblighi a carico del datore di lavoro per garantire l’efficienza e la stabilità nel tempo di questi macchinari.
Questa guida analizza in modo chiaro e dettagliato la duplice linea di controlli prevista dalla legge, l’iter burocratico da seguire e le risposte alle domande più frequenti.
1. Il Quadro Normativo: La differenza fondamentale tra Comma 8 e Comma 11
Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 71, distingue nettamente due tipologie di interventi, spesso confuse tra loro, ma entrambe obbligatorie.
| Caratteristica | Controlli di Manutenzione (Art. 71, c. 8) | Verifiche Periodiche Obbligatorie (Art. 71, c. 11) |
| Scopo | Assicurare il buono stato di conservazione e il corretto funzionamento quotidiano/periodico. | Valutare l’effettivo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza (controllo di terzo livello). |
| Chi lo esegue | Persona competente (tecnico interno, datore di lavoro qualificato o ditta di manutenzione specializzata). | INAIL (prima verifica), ASL o Soggetti Privati Abilitati (verifiche successive). |
| Frequenza | Stabilita dal fabbricante (manuale d’uso) o dalle norme di buona tecnica. | Stabilita dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 (generalmente annuale o biennale). |
| Sanzioni | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € per Datore di Lavoro e Dirigente. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per Datore di Lavoro e Dirigente. |
⚠️ Principio di Indipendenza: Chi effettua la manutenzione ordinaria (comma 8) NON può eseguire le verifiche periodiche (comma 11), e viceversa. Il verificatore deve sempre essere un soggetto terzo e indipendente.
2. I Controlli di Manutenzione e il Registro di Controllo (Comma 8)
Chi è la “Persona Competente”?
È un tecnico che possiede conoscenze teoriche e pratiche adeguate, derivanti da formazione ed esperienza, tali da permettergli di individuare anomalie o difetti. Sebbene il Datore di Lavoro possa teoricamente svolgere questi controlli da solo, in caso di infortunio dovrà dimostrare in sede giudiziaria di possedere le competenze tecniche oggettive per farlo. Per questo motivo, ci si affida quasi sempre a ditte specializzate.
L’importanza della tracciabilità: Il Registro di Controllo
L’art. 71, comma 9, stabilisce l’obbligo di riportare per iscritto i risultati di questi controlli.
Conservazione: I registri devono essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza per almeno gli ultimi 3 anni.
Contenuto: Deve contenere i dati identificativi della macchina, il resoconto delle ore di lavoro (ove applicabile), il dettaglio dei componenti controllati (funi, catene, ganci, freni), le sostituzioni effettuate e la firma del tecnico.
3. Le Verifiche Periodiche Obbligatorie (Comma 11)
L’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 elenca le attrezzature soggette a verifica periodica. Tra le attrezzature di sollevamento principali troviamo:
Apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili (es. autogru, gru a torre, gru su autocarro).
Apparecchi di sollevamento materiali fissi (es. carriponte, gru a bandiera).
Apparecchi di sollevamento persone (es. PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili, ponti sospesi).
Fase 1: La Messa in Servizio e l’Immatricolazione
All’atto dell’acquisto o della prima installazione di un’attrezzatura nuova, il Datore di Lavoro deve effettuare la comunicazione di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente.
Come si fa: Esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo CIVA sul portale INAIL.
Risultato: L’INAIL assegna un numero di matricola univoco all’attrezzatura.
Fase 2: La Prima Verifica Periodica
Deve essere richiesta all’INAIL 45 giorni prima della scadenza del termine indicato dall’Allegato VII (calcolato a partire dalla data di messa in servizio).
Procedura: La richiesta si inoltra tramite il portale CIVA. Nella domanda è obbligatorio indicare il nome di un Soggetto Privato Abilitato (es. IGQ o altri organismi notificati).
Il silenzio-assenso dei 45 giorni: Se l’INAIL non interviene o non si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta, il Datore di Lavoro può affidare direttamente l’incarico al Soggetto Abilitato indicato nella domanda.
Fase 3: Le Verifiche Periodiche Successive
Le verifiche successive alla prima vengono richieste dal Datore di Lavoro, a sua totale discrezione, direttamente all’ASL competente o a un Soggetto Privato Abilitato. La richiesta va inoltrata rispettando le scadenze temporali dell’Allegato VII.
4. Cosa succede durante la Verifica e come prepararsi
I verificatori eseguono controlli visivi, strutturali e prove di funzionamento per accertare che l’attrezzatura mantenga i requisiti di sicurezza originari previsti dal costruttore.
Condizioni operative obbligatorie per l’azienda
Per consentire lo svolgimento della verifica in sicurezza, l’azienda deve garantire:
Disponibilità del mezzo: L’attrezzatura deve essere ferma e pulita nel giorno concordato.
Segregazione dell’area: La zona dei test deve essere transennata e accessibile solo ai tecnici incaricati.
Operatore qualificato: Deve essere presente un manovratore abilitato (in possesso del “patentino” ove richiesto dall’Accordo Stato-Regioni, es. per PLE o gru).
Pesi di prova: Devono essere predisposti carichi di peso noto per effettuare le prove di carico statiche e dinamiche.
Documentazione completa: Manuale d’uso, dichiarazione di conformità CE, registro dei controlli di manutenzione aggiornato.
Gli esiti della verifica
La verifica si può concludere in tre modi:
Verbale di Idoneità: L’attrezzatura è sicura e può continuare a lavorare fino alla scadenza successiva.
Verbale di Sospensione: Qualora manchino documenti fondamentali o l’attrezzatura non sia pronta per i test, la verifica viene sospesa e riprogrammata.
Verbale di Non Idoneità: Se emergono difetti gravi che pregiudicano la sicurezza, l’attrezzatura viene messa fuori servizio. Il verificatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’esito negativo all’ASL per i provvedimenti di competenza.
5. Focus: Le Attrezzature con più di 20 anni (Indagine Supplementare)
Il D.M. 11/04/2011 introduce un obbligo severo per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile (es. autogru), trasferibile (es. gru a torre) o ponti sviluppabili su carro (PLE) in esercizio o costruite da più di 20 anni.
In sede di verifica periodica, il Datore di Lavoro deve esibire le risultanze della cosiddetta Indagine Supplementare (o verifica dei cicli di vita residui).
In cosa consiste: È una perizia ingegneristica approfondita (spesso con prove non distruttive come magnetoscopia, ultrasuoni o liquidi penetranti) volta a individuare eventuali vizi occulti, fessurazioni o fenomeni di fatica dei materiali metallici accumulati negli anni.
Mancata esibizione: In assenza di questa indagine, l’organismo di controllo non potrà rilasciare un verbale di idoneità all’uso.
6. Tariffe e Tempi di Intervento
I costi delle verifiche periodiche non sono arbitrari, ma sono regolati dal Decreto Tariffe ministeriale, che viene aggiornato periodicamente (indicizzazione ISTAT). Le tariffe variano rigorosamente in base alla tipologia di macchina e alla sua portata/complessità.
I tempi di intervento dei Soggetti Privati Abilitati sono solitamente molto rapidi (spesso entro una o due settimane dalla richiesta formale o dallo scadere dei 45 giorni INAIL), garantendo alle aziende la continuità operativa ed evitando il fermo macchina.
Non esitare a chiederci informazioni su come possiamo aiutare la tua impresa 🙂



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[…] Montacarichi e piattaforme di lavoro elevabili: le frequenze variano in funzione della tipologia e del regime di utilizzo; per una tabella riepilogativa aggiornata: https://vbrgroupsrl.it/guida-pratica-alle-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-sollevamento/ […]