Nomina del medico competente per la tua azienda
V.B.R. Group S.R.L. collabora con più medici competenti in tutta Italia e affianca le aziende nella nomina: verifichiamo quando è obbligatoria in base alla valutazione dei rischi, attiviamo la sorveglianza sanitaria e la coordiniamo con RSPP e documento di valutazione dei rischi.
Quando la nomina è un obbligo: la sorveglianza sanitaria dei tuoi lavoratori
Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a «nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti» (art. 18, comma 1, lettera a). La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2/2023, ha chiarito che la nomina è obbligatoria per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41: è quindi la valutazione dei rischi a dire se, e per quali mansioni, il medico competente serve.
Grazie ai medici competenti che collaborano con noi in tutta Italia, V.B.R. Group S.R.L. verifica con te l’obbligo partendo dal DVR, attiva la nomina, organizza le visite, anche direttamente in azienda, e tiene allineati medico, RSPP e documento di valutazione dei rischi.
Medico competente e sicurezza parlano la stessa lingua
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi e lavora con l’RSPP. In V.B.R. Group la sicurezza sul lavoro è il nostro mestiere: per questo nomina, protocollo sanitario e visite partono dal tuo DVR e restano coerenti con le misure di prevenzione dell’azienda, senza documenti che non si parlano tra loro.
I rischi per cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria si fa nei casi previsti dalla normativa (art. 41). Questi sono i più frequenti nelle aziende: se dal DVR emerge uno di questi rischi, il medico competente va nominato.
| Rischio | Quando scatta la sorveglianza | Riferimento |
|---|---|---|
| Videoterminali | Lavoratori che usano il videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pause | D.Lgs. 81/08, artt. 173 e 176 |
| Rumore | Esposizione oltre i valori superiori di azione; su richiesta, oltre i valori inferiori se il medico ne conferma l’opportunità | art. 196 |
| Movimentazione manuale dei carichi | Sulla base della valutazione del rischio | art. 168 |
| Vibrazioni | Esposizione oltre i valori d’azione | art. 204 |
| Agenti chimici | Agenti pericolosi per la salute, salvo rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute | artt. 224, c. 2 e 229 |
| Agenti cancerogeni e mutageni | Quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute | art. 242 |
| Agenti biologici | Quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute | art. 279 |
| Lavoro notturno | Accertamenti preventivi e periodici almeno ogni due anni | D.Lgs. 66/2003, art. 14 |
L’elenco non è completo: altri casi riguardano ad esempio campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e amianto. Il riferimento resta la valutazione dei rischi della tua azienda.
Gli obblighi del medico competente (art. 25)
Una volta nominato, il medico competente non si limita alle visite: collabora alla prevenzione dell’azienda per tutta la durata dell’incarico.
Valutazione dei rischiart. 25, lett. a
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla formazione e al primo soccorso.
Protocollo sanitarioart. 25, lett. b
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria con protocolli definiti in funzione dei rischi specifici di ogni mansione.
Cartella sanitaria e di rischioart. 25, lett. c
Istituisce, aggiorna e custodisce la cartella di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, nel rispetto del segreto professionale.
Sopralluogo degli ambientiart. 25, lett. l
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con la cadenza diversa fissata nella valutazione dei rischi.
Riunione periodicaart. 25, lett. i
Comunica per iscritto, nella riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e il loro significato.
Dati al Servizio sanitarioart. 40
Trasmette per via telematica ai servizi competenti i dati aggregati sanitari e di rischio, entro il primo trimestre dell’anno successivo.
Titoli e requisiti (art. 38)
Non basta un medico qualsiasi: il medico competente deve avere uno dei titoli previsti e risultare iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti.
Il medico competente deve avere almeno uno di questi titoli
- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in medicina del lavoro o in discipline affini (tossicologia industriale, igiene industriale, clinica del lavoro)
- Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/1991
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con i percorsi formativi previsti
- Formazione continua: almeno il 70% dei crediti ECM del triennio in “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
- Iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero della salute
Il medico può operare come libero professionista, come dipendente o collaboratore di una struttura esterna o come dipendente dell’azienda (art. 39). Il dipendente di una struttura pubblica assegnato alla vigilanza non può svolgere l’attività di medico competente. Nelle aziende con più unità produttive si possono nominare più medici, uno con funzioni di coordinamento.
Dalla valutazione dei rischi alla prima visita
Un percorso chiaro, con un unico referente che coordina medico, RSPP e scadenze.
Analisi del DVR
Partiamo dalla valutazione dei rischi: mansioni, esposizioni e lavoratori che rientrano nei casi di sorveglianza sanitaria.
Nomina
Individuiamo il medico competente tra quelli che collaborano con noi e prepariamo la lettera di nomina con accettazione dell’incarico.
Protocollo sanitario
Il medico definisce visite e accertamenti per ogni mansione, in base ai rischi del DVR.
Visite
Organizziamo le visite, anche direttamente in azienda, con il calendario delle scadenze di ogni lavoratore.
Sopralluogo e riunione
Il medico visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla riunione periodica, dove prevista.
Aggiornamento continuo
Nuove assunzioni, cambi di mansione o nuovi rischi: aggiorniamo protocollo, visite e documenti.
Cosa rischia il datore di lavoro
Le sanzioni sono previste dall’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/08; gli importi delle ammende sono aggiornati periodicamente per legge.
Medico non nominatoart. 55, c. 5, lett. d
Mancata nomina del medico competente quando è prevista la sorveglianza sanitaria: arresto da due a quattro mesi o ammenda.
Visite non fatteart. 55, c. 5, lett. e
Lavoratori non inviati alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria: ammenda.
Mansione senza idoneitàart. 55, c. 5, lett. g
Lavoratore adibito alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità: sanzione amministrativa pecuniaria.
| Checklist da stampare: i documenti della nomina del medico competente | ||
|---|---|---|
| Documento | Riferimento | Presente |
| Lettera di nomina del medico competente, con accettazione dell’incarico | art. 18, c. 1, lett. a | ☐ |
| DVR con data certa, sottoscritto anche dal medico competente | art. 28, c. 2 | ☐ |
| Protocollo sanitario per mansione | art. 25, c. 1, lett. b | ☐ |
| Programma e scadenzario delle visite | art. 18, c. 1, lett. g | ☐ |
| Giudizi di idoneità consegnati per iscritto a lavoratore e datore di lavoro | art. 41, c. 6-bis | ☐ |
| Cartelle sanitarie e di rischio custodite con il segreto professionale | art. 25, c. 1, lett. c | ☐ |
| Verbale del sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro | art. 25, c. 1, lett. l | ☐ |
| Verbale della riunione periodica, nelle aziende con più di 15 lavoratori | art. 35 | ☐ |
Domande frequenti sul medico competente
Il medico competente è obbligatorio in tutte le aziende?
No. È obbligatorio quando la valutazione dei rischi evidenzia mansioni soggette a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 41 del D.Lgs. 81/08). Lo ha chiarito la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2/2023. Un ufficio con lavoratori che usano il videoterminale per 20 ore settimanali, ad esempio, rientra già nei casi previsti.
Chi nomina il medico competente?
Il datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera a). Il medico deve possedere i titoli dell’art. 38 ed essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della salute.
Il medico competente deve firmare il DVR?
Il datore di lavoro elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente, nei casi di sorveglianza sanitaria (art. 29). La data certa del documento è attestata anche dalla sottoscrizione del medico competente, ove nominato (art. 28, comma 2).
Ogni quanto il medico competente deve visitare l’azienda?
Almeno una volta l’anno, oppure con una cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. La periodicità diversa va comunicata al datore di lavoro e annotata nel DVR (art. 25, comma 1, lettera l).
Le visite si possono fare in azienda?
Sì. Con i medici che collaborano con noi organizziamo le visite anche direttamente nella sede dell’azienda, per ridurre spostamenti e tempi di fermo dei lavoratori.
Un’azienda con più sedi può avere più medici competenti?
Sì. Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi d’impresa o quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuandone uno con funzioni di coordinamento (art. 39, comma 6).
Chi paga le visite e gli accertamenti?
Il datore di lavoro: le visite mediche e gli accertamenti clinici, biologici e diagnostici del protocollo sanitario sono a suo carico (art. 41, comma 4).
Cosa succede alle cartelle sanitarie se cambio medico competente?
Alla cessazione dell’incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della privacy e del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera d). Il nuovo medico la prende in carico.
Lavorate in tutta Italia?
Sì. Più medici competenti collaborano con V.B.R. Group S.R.L. e ci permettono di seguire aziende in tutta Italia. Per le aziende già seguite per RSPP o DVR il coordinamento è diretto.
Le fonti ufficiali
I testi aggiornati sui portali istituzionali.
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Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato sul testo vigente del D.Lgs. 81/2008 (Normattiva) e sull’interpello n. 2/2023 a novembre 2026.

