Medico competente D.Lgs. 81/08

Nomina del medico competente per la tua azienda

V.B.R. Group S.R.L. collabora con più medici competenti in tutta Italia e affianca le aziende nella nomina: verifichiamo quando è obbligatoria in base alla valutazione dei rischi, attiviamo la sorveglianza sanitaria e la coordiniamo con RSPP e documento di valutazione dei rischi.

Il medico competente, nominato al momento giusto

Quando la nomina è un obbligo: la sorveglianza sanitaria dei tuoi lavoratori

Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a «nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti» (art. 18, comma 1, lettera a). La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2/2023, ha chiarito che la nomina è obbligatoria per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41: è quindi la valutazione dei rischi a dire se, e per quali mansioni, il medico competente serve.

Grazie ai medici competenti che collaborano con noi in tutta Italia, V.B.R. Group S.R.L. verifica con te l’obbligo partendo dal DVR, attiva la nomina, organizza le visite, anche direttamente in azienda, e tiene allineati medico, RSPP e documento di valutazione dei rischi.

Art. 18
Obbligo di nomina
Il datore di lavoro nomina il medico competente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria.
1 volta l’anno
Sopralluogo
Il medico visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con la cadenza fissata nella valutazione dei rischi (art. 25).
10 anni
Cartelle sanitarie
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservato per almeno dieci anni, salvo termini diversi (art. 25).
Perché V.B.R.

Medico competente e sicurezza parlano la stessa lingua

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi e lavora con l’RSPP. In V.B.R. Group la sicurezza sul lavoro è il nostro mestiere: per questo nomina, protocollo sanitario e visite partono dal tuo DVR e restano coerenti con le misure di prevenzione dell’azienda, senza documenti che non si parlano tra loro.

Più medici competenti che collaborano con noi Visite anche in azienda Scadenzario delle visite In tutta Italia
Quando serve

I rischi per cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria si fa nei casi previsti dalla normativa (art. 41). Questi sono i più frequenti nelle aziende: se dal DVR emerge uno di questi rischi, il medico competente va nominato.

RischioQuando scatta la sorveglianzaRiferimento
VideoterminaliLavoratori che usano il videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pauseD.Lgs. 81/08, artt. 173 e 176
RumoreEsposizione oltre i valori superiori di azione; su richiesta, oltre i valori inferiori se il medico ne conferma l’opportunitàart. 196
Movimentazione manuale dei carichiSulla base della valutazione del rischioart. 168
VibrazioniEsposizione oltre i valori d’azioneart. 204
Agenti chimiciAgenti pericolosi per la salute, salvo rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la saluteartt. 224, c. 2 e 229
Agenti cancerogeni e mutageniQuando la valutazione evidenzia un rischio per la saluteart. 242
Agenti biologiciQuando la valutazione evidenzia un rischio per la saluteart. 279
Lavoro notturnoAccertamenti preventivi e periodici almeno ogni due anniD.Lgs. 66/2003, art. 14

L’elenco non è completo: altri casi riguardano ad esempio campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e amianto. Il riferimento resta la valutazione dei rischi della tua azienda.

Cosa fa il medico competente

Gli obblighi del medico competente (art. 25)

Una volta nominato, il medico competente non si limita alle visite: collabora alla prevenzione dell’azienda per tutta la durata dell’incarico.

Valutazione dei rischiart. 25, lett. a

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla formazione e al primo soccorso.

Protocollo sanitarioart. 25, lett. b

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria con protocolli definiti in funzione dei rischi specifici di ogni mansione.

Cartella sanitaria e di rischioart. 25, lett. c

Istituisce, aggiorna e custodisce la cartella di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, nel rispetto del segreto professionale.

Sopralluogo degli ambientiart. 25, lett. l

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con la cadenza diversa fissata nella valutazione dei rischi.

Riunione periodicaart. 25, lett. i

Comunica per iscritto, nella riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e il loro significato.

Dati al Servizio sanitarioart. 40

Trasmette per via telematica ai servizi competenti i dati aggregati sanitari e di rischio, entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Chi può essere medico competente

Titoli e requisiti (art. 38)

Non basta un medico qualsiasi: il medico competente deve avere uno dei titoli previsti e risultare iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti.

Il medico competente deve avere almeno uno di questi titoli

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Docenza in medicina del lavoro o in discipline affini (tossicologia industriale, igiene industriale, clinica del lavoro)
  • Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/1991
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con i percorsi formativi previsti
  • Formazione continua: almeno il 70% dei crediti ECM del triennio in “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
  • Iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero della salute

Il medico può operare come libero professionista, come dipendente o collaboratore di una struttura esterna o come dipendente dell’azienda (art. 39). Il dipendente di una struttura pubblica assegnato alla vigilanza non può svolgere l’attività di medico competente. Nelle aziende con più unità produttive si possono nominare più medici, uno con funzioni di coordinamento.

Come lavoriamo

Dalla valutazione dei rischi alla prima visita

Un percorso chiaro, con un unico referente che coordina medico, RSPP e scadenze.

Analisi del DVR

Partiamo dalla valutazione dei rischi: mansioni, esposizioni e lavoratori che rientrano nei casi di sorveglianza sanitaria.

Nomina

Individuiamo il medico competente tra quelli che collaborano con noi e prepariamo la lettera di nomina con accettazione dell’incarico.

Protocollo sanitario

Il medico definisce visite e accertamenti per ogni mansione, in base ai rischi del DVR.

Visite

Organizziamo le visite, anche direttamente in azienda, con il calendario delle scadenze di ogni lavoratore.

Sopralluogo e riunione

Il medico visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla riunione periodica, dove prevista.

Aggiornamento continuo

Nuove assunzioni, cambi di mansione o nuovi rischi: aggiorniamo protocollo, visite e documenti.

Sanzioni

Cosa rischia il datore di lavoro

Le sanzioni sono previste dall’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/08; gli importi delle ammende sono aggiornati periodicamente per legge.

Medico non nominatoart. 55, c. 5, lett. d

Mancata nomina del medico competente quando è prevista la sorveglianza sanitaria: arresto da due a quattro mesi o ammenda.

Visite non fatteart. 55, c. 5, lett. e

Lavoratori non inviati alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria: ammenda.

Mansione senza idoneitàart. 55, c. 5, lett. g

Lavoratore adibito alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità: sanzione amministrativa pecuniaria.

Checklist da stampare: i documenti della nomina del medico competente
DocumentoRiferimentoPresente
Lettera di nomina del medico competente, con accettazione dell’incaricoart. 18, c. 1, lett. a☐
DVR con data certa, sottoscritto anche dal medico competenteart. 28, c. 2☐
Protocollo sanitario per mansioneart. 25, c. 1, lett. b☐
Programma e scadenzario delle visiteart. 18, c. 1, lett. g☐
Giudizi di idoneità consegnati per iscritto a lavoratore e datore di lavoroart. 41, c. 6-bis☐
Cartelle sanitarie e di rischio custodite con il segreto professionaleart. 25, c. 1, lett. c☐
Verbale del sopralluogo annuale degli ambienti di lavoroart. 25, c. 1, lett. l☐
Verbale della riunione periodica, nelle aziende con più di 15 lavoratoriart. 35☐

Domande frequenti

Domande frequenti sul medico competente

Il medico competente è obbligatorio in tutte le aziende?

No. È obbligatorio quando la valutazione dei rischi evidenzia mansioni soggette a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 41 del D.Lgs. 81/08). Lo ha chiarito la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2/2023. Un ufficio con lavoratori che usano il videoterminale per 20 ore settimanali, ad esempio, rientra già nei casi previsti.

Chi nomina il medico competente?

Il datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera a). Il medico deve possedere i titoli dell’art. 38 ed essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della salute.

Il medico competente deve firmare il DVR?

Il datore di lavoro elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente, nei casi di sorveglianza sanitaria (art. 29). La data certa del documento è attestata anche dalla sottoscrizione del medico competente, ove nominato (art. 28, comma 2).

Ogni quanto il medico competente deve visitare l’azienda?

Almeno una volta l’anno, oppure con una cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. La periodicità diversa va comunicata al datore di lavoro e annotata nel DVR (art. 25, comma 1, lettera l).

Le visite si possono fare in azienda?

Sì. Con i medici che collaborano con noi organizziamo le visite anche direttamente nella sede dell’azienda, per ridurre spostamenti e tempi di fermo dei lavoratori.

Un’azienda con più sedi può avere più medici competenti?

Sì. Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi d’impresa o quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuandone uno con funzioni di coordinamento (art. 39, comma 6).

Chi paga le visite e gli accertamenti?

Il datore di lavoro: le visite mediche e gli accertamenti clinici, biologici e diagnostici del protocollo sanitario sono a suo carico (art. 41, comma 4).

Cosa succede alle cartelle sanitarie se cambio medico competente?

Alla cessazione dell’incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della privacy e del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera d). Il nuovo medico la prende in carico.

Lavorate in tutta Italia?

Sì. Più medici competenti collaborano con V.B.R. Group S.R.L. e ci permettono di seguire aziende in tutta Italia. Per le aziende già seguite per RSPP o DVR il coordinamento è diretto.

Devi nominare il medico competente?

Raccontaci quanti lavoratori hai, che mansioni svolgono e dove si trova l’azienda: verifichiamo con te l’obbligo e ti proponiamo il medico competente e il piano delle visite.

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Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato sul testo vigente del D.Lgs. 81/2008 (Normattiva) e sull’interpello n. 2/2023 a novembre 2026.