La sicurezza nei cantieri temporanei allestiti per eventi e spettacoli è un ambito normativo specifico che richiede attenzione e conformità. Questo articolo esplora le linee di indirizzo della Regione Lombardia e le disposizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, fornendo chiarezza su obblighi e adempimenti per RSPP, datori di lavoro e consulenti HSE.
Cosa prevede la normativa per la sicurezza negli eventi e spettacoli?
La normativa italiana applica specifiche tutele ai cantieri temporanei per eventi e spettacoli (Art. 88 D.Lgs. 81/2008) rinviando alla disciplina del D.I. 22 luglio 2014, integrato dalla nota circolare n. 35/2014 del Ministero del Lavoro e dalle indicazioni di Regione Lombardia (DGR n. 3679/2024 – Allegato V).
I punti chiave del quadro normativo includono:
- Campo di Applicazione: Montaggio, smontaggio, allestimento di impianti scenotecnici (audio, luci, video), movimentazione attrezzature e attività svolte durante l’evento.
- Limiti Dimensionali e Titolo IV: Se le opere temporanee superano i limiti dell’art. 3 (spettacoli) o art. 6 (fiere) del D.I. 22 luglio 2014, per le fasi di montaggio e smontaggio si applicano le tutele del Capo I, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
- Applicazione Sempre Valida: Le disposizioni del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 trovano sempre applicazione, indipendentemente dalle dimensioni delle opere.
Cosa devono fare le aziende: obblighi e coordinamento
Poiché tali allestimenti si svolgono spesso in contesti particolari (stadi, palazzi storici) o con attività produttive concomitanti, la gestione della sicurezza richiede procedure specifiche.
Le aziende e gli organizzatori devono attenersi ai seguenti adempimenti:
- Coordinamento con i Gestori dei Siti: Definizione di procedure operative per raccordare le regole generali della location con i cantiere dell’evento.
- Definizione del Committente: È il soggetto con poteri decisionali e di spesa per le attività di montaggio, smontaggio ed equipaggiamento scenotecnico (es. agenzia locale per un festival).
- Nomina dei Coordinatori (CSP/CSE): Obbligatoria soltanto se le strutture superano le soglie dimensionali fissate dal D.I. 22 luglio 2014.
- Formazione e Consulenza: Per garantire adeguata preparazione a lavoratori e preposti è possibile fare riferimento ai Corsi di Formazione sulla sicurezza VBR Group e richiedere una Consulenza e Analisi Specialistica Aziendale VBR Group.
Sanzioni e conseguenze in caso di inadempienza
L’inosservanza delle prescrizioni in materia di cantieri temporanei espone committenti, datori di lavoro e responsabili a sanzioni amministrative e penali (previste dal Testo Unico), oltre a responsabilità civili per infortuni e all’eventuale blocco dell’evento per difetto di sicurezza. Per un quadro normativo completo, consultare il testo del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.
Domande Frequenti sulla Sicurezza in Eventi e Spettacoli
Quali attività rientrano nella normativa per eventi e spettacoli?
Montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di strutture e impianti scenotecnici, movimentazione merci correlate e gestione della sicurezza durante lo svolgimento dell’evento.
Quando sono obbligatori CSP e CSE negli spettacoli?
La nomina del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) è obbligatoria soltanto quando le opere temporanee superano le dimensioni limite indicate dagli articoli 3 e 6 del D.I. 22 luglio 2014.
Chi è considerato “Committente” negli allestimenti temporanei?
Il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa per conto del quale si realizzano le fasi di montaggio, smontaggio ed allestimento delle strutture.
Garantire la sicurezza negli allestimenti temporanei richiede competenza specialistica per coniugare tempi serrati e conformità legislativa. VBR Group Srl supporta aziende e organizzatori nella pianificazione e gestione della sicurezza HSE per eventi. Non lasciate la sicurezza al caso: contattate VBR Group per una consulenza personalizzata.
Questo articolo è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato dalla redazione di VBR Group Srl.

