Macchine senza Marcatura CE: Guida Completa alla Conformità 2026
Questo articolo ha esclusivo scopo informativo e divulgativo. Non costituisce consulenza tecnica, legale o professionale personalizzata. Le informazioni qui contenute sono basate sulla normativa vigente alla data di pubblicazione (gennaio 2026) e su interpretazioni consolidate, ma:
- ❌ NON sostituiscono la lettura integrale delle normative ufficiali
- ❌ NON dispensano dall'obbligo di consultare professionisti abilitati
- ❌ NON garantiscono adeguatezza per ogni singolo caso specifico
- ✅ Ogni situazione richiede valutazione caso per caso da parte di tecnico qualificato
VBR Group declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'applicazione impropria delle informazioni qui contenute. Per consulenza specifica sulla vostra situazione, contattateci per un sopralluogo tecnico professionale.
Tutto quello che devi sapere sulle macchine senza marcatura CE, dalla dichiarazione di conformità ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Una guida pratica per proprietari, datori di lavoro e tecnici per garantire la sicurezza e la conformità normativa.
Le macchine senza marcatura CE rappresentano una realtà frequente nel settore industriale italiano, specialmente per attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore delle Direttive Macchine (1993-2009) o importate da paesi extra UE. Comprendere i requisiti normativi, le procedure di adeguamento e le responsabilità legali è fondamentale per evitare sanzioni severe e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Questo articolo ti guiderà attraverso ogni aspetto della conformità per macchine non marcate CE, fornendo chiarimenti tecnici, indicazioni operative e soluzioni pratiche per portare a norma qualsiasi attrezzatura operatrice.
- Cosa sono le Macchine senza Marcatura CE
- Normativa di Riferimento: D.Lgs. 81/08 e Allegato V
- Quando la Marcatura CE non è Obbligatoria
- Dichiarazione di Conformità vs Marcatura CE
- Perizia Asseverata: Procedura e Requisiti
- Procedure di Adeguamento Tecnico
- Documentazione Obbligatoria Richiesta
- Sanzioni e Conseguenze Legali
- Domande Frequenti (FAQ)
- Conclusioni e Raccomandazioni Finali
Cosa sono le Macchine senza Marcatura CE
Le macchine senza marcatura CE sono attrezzature operative che non riportano la sigla "CE" obbligatoria per la commercializzazione nell'Unione Europea. Questa categoria include principalmente:
Attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE (29 dicembre 2009). Include anche macchine costruite tra il 1993 e il 2009 sotto le precedenti Direttive 89/392/CEE e 98/37/CE.
Attrezzature provenienti da paesi terzi (es: USA, Cina, Russia) immesse sul mercato UE senza processo di marcatura CE conforme alla Direttiva 2006/42/CE.
Attrezzature originariamente marcate CE ma sottoposte a modifiche strutturali che hanno alterato le caratteristiche di sicurezza originarie, rendendo invalida la marcatura precedente.
Attrezzature destinate ad essere incorporate in sistemi più complessi (quasi-macchine ai sensi dell'art. 2, lett. g) che per loro natura NON richiedono marcatura CE ma solo dichiarazione di incorporazione.
Timeline Normativa Europea Completa
| Anno | Normativa | Descrizione | Impatto sulle Macchine |
|---|---|---|---|
| 1989 | Direttiva 89/392/CEE | Prima Direttiva Macchine | Introduce concetto marcatura CE per macchine nuove |
| 1995 | Direttiva 95/16/CE | Direttiva Ascensori | Disciplina separata per ascensori e montacarichi fissi |
| 1998 | Direttiva 98/37/CE | Rifusione Direttiva Macchine | Codifica e chiarimenti normativi |
| 2006 | Direttiva 2006/42/CE | Direttiva Macchine attuale (art. 24) | Modifica campo applicazione Ascensori: piattaforme elevatrici e ascensori da cantiere ora rientrano nella Direttiva Macchine |
| 2008 | D.Lgs. 81/2008 | Testo Unico Sicurezza sul Lavoro | Normativa italiana di riferimento per tutte le attrezzature di lavoro |
| 2009 | Entrata in vigore 2006/42/CE | 29 dicembre 2009 | Obbligo marcatura CE per macchine immesse sul mercato UE dal 29/12/2009 |
Distinzione Fondamentale: Macchine vs Quasi-Macchine
Definizioni dalla Direttiva 2006/42/CE
MACCHINA (art. 2, lett. a):
"Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata."
QUASI-MACCHINA (art. 2, lett. g):
"Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine."
Casi Pratici: Quando la Marcatura CE NON è Presente
- ✅ Trattore agricolo costruito nel 2005: Soggetto a Direttiva 98/37/CE, ma se in buono stato e conforme ai requisiti essenziali dell'epoca, può essere utilizzato senza nuova marcatura
- ✅ Escavatore importato dagli USA nel 2020: Richiede valutazione di conformità ai requisiti Direttiva 2006/42/CE prima dell'utilizzo in UE
- ✅ Motore elettrico venduto separatamente: Quasi-macchina destinata ad incorporazione - richiede dichiarazione di incorporazione, NON marcatura CE
- ✅ Tornio del 1985 completamente funzionante: Non soggetto a obbligo CE originario, ma deve rispettare requisiti minimi D.Lgs. 81/08
- ❌ Pala meccanica del 2015 con marcatura CE contraffatta: ILLEGALE - costituisce frode documentale con sanzioni penali severe
Documento Normativo Completo
Scarica la Direttiva Macchine 2006/42/CE in formato PDF
Scarica PDF (1.2MB)Normativa di Riferimento: D.Lgs. 81/08 e Requisiti Essenziali di Sicurezza
La normativa italiana di riferimento per TUTTE le attrezzature di lavoro, indipendentemente dalla presenza di marcatura CE, è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in particolare:
- Art. 70 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
- Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
- Allegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
Testo Normativo Art. 70 D.Lgs. 81/08
Art. 70, comma 1: "Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto."
Art. 70, comma 2: "Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V."
Quando si Applica l'Allegato V del D.Lgs. 81/08?
- ✅ Macchine costruite PRIMA dell'applicazione delle Direttive Comunitarie di prodotto (ante 1° gennaio 1993)
- ✅ Macchine costruite in assenza di norme specifiche (attrezzature non contemplate da direttive)
- ✅ Macchine importate da paesi extra-UE senza conformità alle direttive comunitarie
Per macchine costruite dopo il 1993: I requisiti di riferimento sono quelli della Direttiva Macchine applicabile all'epoca (89/392/CEE, 98/37/CE o 2006/42/CE), anche se la macchina non è marcata CE.
Requisiti Essenziali di Sicurezza: Allegato I Direttiva 2006/42/CE
Per macchine costruite dopo il 29 dicembre 2009, i requisiti di sicurezza da rispettare sono quelli dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE, che stabilisce:
| Categoria Requisiti | Riferimento Normativo | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|---|
| Principi di Integrazione della Sicurezza | Allegato I, punto 1.1.2 | Eliminazione/riduzione rischi alla fonte, protezioni, informazioni | 🔴 Massima |
| Sistemi di Comando | Allegato I, punto 1.2 | Comandi sicuri, affidabili, ergonomici, avviamento/arresto controllato | 🔴 Massima |
| Protezioni contro Pericoli Meccanici | Allegato I, punto 1.3 | Stabilità, resistenza materiali, protezione zone pericolose | 🔴 Massima |
| Caratteristiche di Ripari e Dispositivi | Allegato I, punto 1.4 | Ripari fissi, mobili interbloccati, dispositivi di protezione | 🔴 Massima |
| Rischi Dovuti ad Altri Pericoli | Allegato I, punto 1.5 | Elettricità, rumore, vibrazioni, radiazioni, sostanze pericolose | 🟡 Alta |
| Manutenzione | Allegato I, punto 1.6 | Accessibilità, isolamento fonti energia, procedure sicure | 🟡 Alta |
| Informazioni e Marcature | Allegato I, punto 1.7 | Manuale istruzioni, marcatura, segnalazioni, avvertenze | 🟢 Media |
Requisiti Minimi Allegato V D.Lgs. 81/08 (Macchine Pre-1993)
Per attrezzature costruite in assenza di direttive comunitarie, l'Allegato V stabilisce requisiti minimi su:
Visibilità, chiarezza, accessibilità comandi; dispositivi di arresto emergenza ben identificabili e funzionanti.
Ripari fissi o mobili per organi in movimento; distanze di sicurezza; dispositivi di interblocco dove necessario.
Protezione contro contatti diretti/indiretti; messa a terra; isolamento adeguato; protezione sovracorrenti.
Resistenza sollecitazioni prevedibili; ancoraggio sicuro; protezione contro ribaltamento e caduta materiali.
Norme Armonizzate di Riferimento
Per la valutazione di conformità, si fa riferimento alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (art. 7 Direttiva 2006/42/CE):
- UNI EN ISO 12100 - Sicurezza del macchinario: principi generali di progettazione, valutazione del rischio
- UNI EN ISO 13849-1 - Sicurezza del macchinario: parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
- UNI EN ISO 14120 - Sicurezza del macchinario: ripari (requisiti generali progettazione/costruzione)
- UNI EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario: equipaggiamento elettrico delle macchine
- Norme di tipo C - Specifiche per categorie di macchine (es: UNI EN 474 per macchine movimento terra)
Presunzione di Conformità
L'applicazione delle norme armonizzate conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti da tali norme (art. 7, par. 2 Direttiva 2006/42/CE). Tuttavia, le norme NON sono obbligatorie: il fabbricante può scegliere altre soluzioni tecniche purché garantiscano equivalente livello di sicurezza.
Quando la Marcatura CE non è Obbligatoria o non si Applica
La Direttiva 2006/42/CE stabilisce con precisione i casi in cui la marcatura CE non è richiesta o non si applica. È fondamentale distinguere tra queste due situazioni per evitare errori interpretativi.
Esclusioni dal Campo di Applicazione (Art. 1, par. 2)
I seguenti prodotti sono esclusi completamente dalla Direttiva Macchine e quindi NON richiedono marcatura CE:
| Categoria Esclusa | Dettaglio Normativo | Esempi Pratici | Normativa Alternativa |
|---|---|---|---|
| Veicoli a Motore e Rimorchi | Art. 1, par. 2, lett. e) - Oggetto Direttiva 70/156/CEE | Auto, furgoni, rimorchi stradali (escluse macchine installate) | Direttiva Omologazione Veicoli |
| Trattori Agricoli/Forestali | Art. 1, par. 2, lett. e) - Per rischi coperti da Dir. 2003/37/CE | Trattori agricoli omologati (escluse attrezzature montate) | Direttiva 2003/37/CE Trattori |
| Veicoli a 2-3 Ruote | Art. 1, par. 2, lett. e) - Oggetto Dir. 2002/24/CE | Motocicli, ciclomotori, quad stradali | Direttiva 2002/24/CE |
| Mezzi di Trasporto Speciali | Art. 1, par. 2, lett. e) | Aerei, navi, treni (escluse macchine installate) | Normative settoriali specifiche |
| Armi da Fuoco | Art. 1, par. 2, lett. d) - Oggetto Dir. 91/477/CEE | Armi sportive, da caccia (ESCLUSI chiodatrici a carica esplosiva) | Direttiva Armi 91/477/CEE |
| Macchine Uso Nucleare | Art. 1, par. 2, lett. c) | Attrezzature che in caso di guasto causano emissione radioattività | Normative nucleari nazionali |
| Macchine Militari | Art. 1, par. 2, lett. g) | Equipaggiamenti specificamente progettati per uso militare | Normative difesa nazionali |
| Attrezzature Parchi Gioco | Art. 1, par. 2, lett. b) | Giostre, scivoli, altalene per parchi divertimento | Normative sicurezza giochi |
| Elettrodomestici Domestici | Art. 1, par. 2, lett. k) - Oggetto Dir. 2006/95/CE (LVD) | Lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere uso domestico | Direttiva Bassa Tensione |
Situazioni in cui la Marcatura CE NON è Richiesta (ma la macchina rientra comunque nella Direttiva)
| Situazione | Riferimento Normativo | Requisiti Alternativi |
|---|---|---|
| Macchine Costruite Prima del 29 Dicembre 2009 | Principio di "non retroattività" - Art. 26 Dir. 2006/42/CE | Conformità ai requisiti vigenti all'epoca della costruzione + Art. 70 D.Lgs. 81/08 |
| Quasi-Macchine (art. 2, lett. g) | Art. 13 Direttiva 2006/42/CE | Dichiarazione di incorporazione + Istruzioni per assemblaggio (NO marcatura CE) |
| Macchine per Uso Esclusivamente Privato | Considerando 15 Direttiva + Art. 2 D.Lgs. 81/08 | Se NON utilizzata per attività lavorativa, non soggetta a D.Lgs. 81/08 |
| Prototipi/Macchine Sperimentali | Art. 6, par. 3 Direttiva 2006/42/CE | Ammessa presentazione in fiere CON cartello "non conforme - non vendibile" |
| Macchine Autocostruite per Uso Proprio | Art. 2, lett. i) - definizione "fabbricante" | Se per uso personale NON professionale, esenzione parziale |
Caso Speciale: Quasi-Macchine e Dichiarazione di Incorporazione
Cosa sono le Quasi-Macchine?
Definizione (Art. 2, lett. g) Direttiva 2006/42/CE:
"Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine."
Esempi di quasi-macchine:
- 🔧 Motori elettrici venduti separatamente
- 🔧 Pompe idrauliche non installate
- 🔧 Riduttori di velocità
- 🔧 Bracci robotici senza sistema di controllo
- 🔧 Mandrini per macchine utensili
- 🔧 Sistemi di azionamento senza applicazione finale
Obblighi per le quasi-macchine (Art. 13):
- ✅ Redazione documentazione tecnica pertinente (Allegato VII, parte B)
- ✅ Fornitura istruzioni per l'assemblaggio (Allegato VI)
- ✅ Redazione dichiarazione di incorporazione (Allegato II, parte 1, sezione B)
- ❌ NON è richiesta marcatura CE
- ❌ NON può essere messa in servizio autonomamente
Macchine "Storiche": Quando si Applica il Regime Transitorio
| Data Costruzione | Normativa Applicabile | Cosa Serve Oggi |
|---|---|---|
| Prima del 1° Gennaio 1993 | Pre-Direttiva Macchine (normative nazionali) | Valutazione conformità Allegato V D.Lgs. 81/08 + Perizia tecnica |
| 1993 - 1995 | Direttiva 89/392/CEE | Verifica marcatura CE originale + Conformità art. 70 D.Lgs. 81/08 |
| 1995 - 29 Dicembre 2009 | Direttiva 98/37/CE | Verifica marcatura CE + Dichiarazione conformità originale |
| Dal 29 Dicembre 2009 | Direttiva 2006/42/CE | Marcatura CE obbligatoria + Dichiarazione conformità UE |
Caso Particolare: Ascensori da Cantiere e Piattaforme Elevatrici
Cambiamento Normativo Importante (Art. 24 Direttiva 2006/42/CE)
La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha modificato significativamente il campo di applicazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE, creando una nuova categoria di prodotti che ora rientrano nella disciplina delle macchine:
Ascensori da Cantiere e Piattaforme Elevatrici:
- ✅ Prima del 2006: Rientravano nella Direttiva Ascensori 95/16/CE
- ❌ Dal 2006 in poi: Rientrano nella Direttiva Macchine 2006/42/CE (art. 24)
Esempi di attrezzature interessate:
- 🏗️ Piattaforme elevatrici per persone (PLEP/PMEP)
- 🏗️ Ascensori da cantiere temporanei
- 🏗️ Montacarichi da cantiere
- 🏗️ Impianti di sollevamento temporanei
- ❌ SBAGLIATO: Applicare marcatura CE "Ascensori" (95/16/CE)
- ✅ CORRETTO: Applicare marcatura CE "Macchine" (2006/42/CE)
Caso Particolare: Modifiche Sostanziali e Perdita della Marcatura CE
Una macchina originariamente marcata CE perde la validità della marcatura se subisce modifiche sostanziali che alterano:
- ❌ Funzioni originarie della macchina
- ❌ Caratteristiche di sicurezza previste dal fabbricante
- ❌ Prestazioni per cui era stata progettata
- ❌ Sistemi di protezione e controllo
- ❌ Aumento significativo velocità/potenza oltre specifiche originali
- ❌ Rimozione protezioni originali senza alternative equivalenti
- ❌ Cambio destinazione d'uso (es: tornio per metallo usato per legno)
- ❌ Integrazione sistemi non previsti dal fabbricante
- ✅ Sostituzione componenti con ricambi equivalenti = NON sostanziale
- ✅ Manutenzione straordinaria senza alterazioni funzionali = NON sostanziale
Linea Guida Interpretativa
In caso di dubbio se una modifica sia "sostanziale", applicare questo test:
- La modifica richiede nuova valutazione rischi? → Se SÌ, probabilmente sostanziale
- Il fabbricante originale riconoscerebbe ancora la macchina? → Se NO, probabilmente sostanziale
- Le protezioni originali sono ancora efficaci? → Se NO, sicuramente sostanziale
In caso di modifica sostanziale: Chi modifica diventa "fabbricante" ai sensi della Direttiva e deve apporre nuova marcatura CE.
Caso Particolare: Incorporazione e Ri-certificazione
Quando una macchina esistente viene significativamente modificata o incorporata in un sistema più complesso, si apre un quesito normativo delicato:
- ✅ Incorporazione Legittima: Macchina vecchia integrata in linea di produzione moderna con valutazione rischi aggiornata
- ❌ Rischio Ri-certificazione: Modifiche strutturali che alterano sostanzialmente la funzionalità originaria
Linea Guida Pratica
Ogni modifica significativa richiede una nuova valutazione dei rischi. Se i cambiamenti sono sostanziali, potrebbe essere necessaria una completa ri-certificazione CE anche per macchine precedentemente esentate.
Perizia Tecnica Asseverata e Valutazione Conformità
Per macchine senza marcatura CE, il processo di conformità si basa su una perizia tecnica asseverata redatta da professionista abilitato, che attesti il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Questo va distinto chiaramente dalla "dichiarazione di conformità CE" prevista dalla Direttiva Macchine.
Dichiarazione di Conformità vs Marcatura CE
| Strumento | Base Normativa | Chi Può Rilasciarlo | Validità | Ambito Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| Marcatura CE | Direttiva 2006/42/CE (art. 16-17) | Fabbricante o suo rappresentante autorizzato | Permanente (fino modifiche sostanziali) | Macchine nuove immesse sul mercato UE |
| Perizia Asseverata | D.Lgs. 81/08 (art. 70) + Allegato I Direttiva 2006/42/CE | Tecnico abilitato (ingegnere, perito industriale) | Contestuale all'analisi effettuata | Macchine "storiche" o senza marcatura CE |
Contenuto della Perizia Tecnica Asseverata
La perizia deve basarsi sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE, non genericamente sull'"Allegato V". I contenuti essenziali sono:
| Elemento | Descrizione Dettagliata | Riferimento Normativo | Obbligatorietà |
|---|---|---|---|
| Dati Identificativi Macchina | Marca, modello, numero di serie, anno costruzione, ubicazione | UNI EN ISO 12100, Allegato I Direttiva 2006/42/CE | ✅ Obbligatorio |
| Analisi dei Rischi | Valutazione sistematica pericoli secondo UNI EN ISO 12100 | UNI EN ISO 12100, Allegato I punto 1.1.2 | ✅ Obbligatorio |
| Requisiti Essenziali Verificati | Elenco punti Allegato I Direttiva 2006/42/CE soddisfatti | Allegato I Direttiva 2006/42/CE | ✅ Obbligatorio |
| Prove e Verifiche Tecniche | Documentazione prove elettriche, meccaniche, stabilità effettuate | UNI EN 60204-1, UNI EN ISO 14120, norme di tipo C applicabili | ✅ Obbligatorio |
| Dichiarazione del Tecnico | Firma e timbro professionista abilitato con dati registrazione albo | D.Lgs. 81/08, normativa professionale | ✅ Obbligatorio |
| Data Redazione e Validità | Data emissione e periodo di riferimento valutazione | Prassi tecnica | ✅ Obbligatorio |
Perizia Asseverata: Procedura e Requisiti
La perizia asseverata è il cuore del processo di conformità per macchine senza marcatura CE. Si tratta di un documento tecnico-legale che certifica l'adeguatezza della macchina ai requisiti di sicurezza vigenti.
Fasi della Perizia Asseverata
- Visita Tecnica Preliminare - Ispezione visiva completa della macchina e raccolta dati tecnici
- Analisi Documentale - Verifica della documentazione esistente (manuali, certificati precedenti)
- Valutazione dei Rischi - Applicazione metodologia standardizzata (UNI EN ISO 12100)
- Verifiche Tecniche - Prove specifiche per sistemi critici (elettrico, freni, stabilità)
- Redazione Relazione Tecnica - Documento dettagliato con conclusioni e raccomandazioni
- Asseverazione Formale - Firma del tecnico abilitato con formula giuridica
Professionisti Abilitati alla Redazione
| Professione | Requisiti Specifici | Settori di Competenza |
|---|---|---|
| Ingegnere Industriale | Iscrizione all'albo sezione A o B, specializzazione meccanica/elettrica | Macchine industriali, linee produzione, impianti complessi |
| Perito Industriale Laureato | Iscrizione albo periti, laurea in ingegneria industriale | Macchine agricole, cantieristiche, attrezzature varie |
| Ingegnere Meccanico | Iscrizione sezione A, specializzazione costruzione e gestione macchine | Pressi, macchine utensili, equipaggiamenti speciali |
Costi Tipici della Perizia
I costi variano significativamente in base alla complessità della macchina, alla regione e alla disponibilità di documentazione originale:
- 🔧 Macchine semplici (motosega, compressore): €800-1.500
- 🚜 Macchine medie (trattore, escavatore piccolo): €1.500-3.000
- 🏗️ Macchine complesse (gru, impianti industriali): €3.000-8.000
- 🏭 Linee di produzione complete: €8.000-20.000+
Procedure di Adeguamento Tecnico
L'adeguamento tecnico è il processo attraverso cui una macchina non conforme viene modificata per soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti. Questo può variare da interventi minimi a ristrutturazioni complete.
Tipologie di Interventi di Adeguamento
Messa a norma sistemi di comando, installazione protezioni differenziali, aggiornamento cablaggi obsoleti.
Costo medio: €1.500-4.000
Installazione paratie, carterature, dispositivi di sicurezza anti-schiacciamento e anti-taglio.
Costo medio: €2.000-6.000
Sostituzione o revisione freni, installazione freno di parcheggio, sistemi di sicurezza attiva.
Costo medio: €3.000-8.000
Installazione claxon, luci di segnalazione, spie di stato, allarmi di sicurezza.
Costo medio: €800-2.000
Protocollo di Adeguamento Standardizzato
- Valutazione Iniziale - Audit completo dello stato di conservazione e livello di rischio
- Pianificazione Interventi - Definizione prioritaria degli adeguamenti necessari
- Approvazione Preventivo - Condivisione dettagliata costi e tempistiche con il cliente
- Esecuzione Lavori - Interventi tecnici con supervisione del tecnico responsabile
- Verifica Finale - Controllo qualità post-intervento e collaudo funzionale
- Certificazione - Rilascio perizia asseverata con dichiarazione di conformità
Documentazione Obbligatoria Richiesta
Per ogni macchina senza marcatura CE, è necessaria una documentazione tecnica completa che dimostri la conformità ai requisiti di sicurezza. Questa documentazione deve essere conservata e resa disponibile su richiesta delle autorità competenti.
Archivio Documentale Minimo Richiesto
| Documento | Contenuto Richiesto | Periodo Conservazione |
|---|---|---|
| Libretto di Uso e Manutenzione | Istruzioni operative, procedure sicurezza, schede manutenzione | 10 anni dalla data redazione |
| Dichiarazione di Conformità | Documento asseverato con analisi rischi e conformità Allegato V | 10 anni dalla data emissione |
| Certificato di Prova Elettrica | Relazione tecnica con prove di isolamento, continuità, messa a terra | 5 anni dalla data prova |
| Scheda Tecnica Macchina | Dati costruttivi, caratteristiche tecniche, schemi elettrici | 15 anni dalla data costruzione |
| Registro Manutenzioni | Storico interventi, sostituzioni, verifiche periodiche effettuate | 5 anni dall'ultima registrazione |
| Valutazione Rischi Aggiornata | Analisi periodica dei rischi con eventuali misure integrate | Ogni modifica significativa + 5 anni |
Formato Digitale vs Cartaceo
La normativa consente la conservazione in formato digitale dei documenti tecnici, a patto che:
- ✅ Sia garantita l'integrità e l'autenticità dei file
- ✅ I documenti siano facilmente recuperabili e stampabili
- ✅ Sia mantenuta una copia cartacea della dichiarazione di conformità originale firmata
Soluzione Cloud per Gestione Documentale
Molti studi tecnici adottano piattaforme digitali certificate per la gestione documentale delle macchine industriali, permettendo accesso immediato da parte di RSPP, ASL e organismi di controllo.
Sanzioni e Conseguenze Legali
L'utilizzo di macchine senza marcatura CE o non adeguate ai requisiti di sicurezza comporta sanzioni severe sia penali che amministrative. Le conseguenze legali possono essere devastanti per aziende e professionisti.
Quadro Sanzionatorio Aggiornato 2026 (D.Lgs. 81/08 art. 87)
| Violazione | Riferimento Normativo | Sanzione Penale | Sanzione Amministrativa | Conseguenze Accessorie |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo Macchina Senza Conformità | Art. 70, 87 D.Lgs. 81/08 | Arresto 3-6 mesi | Multa €2.500-6.400 | Sequestro attrezzatura, sospensione attività |
| Mancanza Perizia Asseverata | Art. 70, 87 D.Lgs. 81/08 | Arresto 2-4 mesi | Multa €1.200-4.800 | Ordine di adeguamento immediato |
| Frode Documentale CE | Art. 473 C.P. + Art. 87 D.Lgs. 81/08 | Arresto 6 mesi - 2 anni | Multa €10.960-43.840 | Confisca macchina, responsabilità civile illimitata |
| Infortunio con Macchina Non Conforme | Art. 590 bis C.P. + Art. 87 D.Lgs. 81/08 | Reato lesioni colpose aggravate | Multa variabile + risarcimento danni | Responsabilità penale diretta, danni reputazionali |
| Mancanza Documentazione | Art. 87, comma 1-quater D.Lgs. 81/08 | Arresto 1-3 mesi | Multa €800-3.200 | Obbligo presentazione documentazione entro 15 gg |
Responsabilità del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro ha responsabilità specifiche e crescenti riguardo alle attrezzature di lavoro:
- ✅ Obbligo di Verifica Preliminare - Controllare conformità prima dell'acquisto o utilizzo
- ✅ Responsabilità Continuativa - Mantenere la conformità durante tutto il ciclo di vita
- ✅ Obbligo Informazione - Formare i lavoratori sui rischi specifici
- ✅ Responsabilità Solidale - Rispondere anche per negligenza di terzi (fornitori, tecnici)
Caso Giurisprudenziale Rilevante
Secondo sentenza Corte di Cassazione n. 1247/2023, il datore di lavoro che utilizza macchina non conforme è responsabile anche se ha commissionato perizia a terzi, se la perizia risulta incompleta o superficiale.
Domande Frequenti
Avvertenze Legali e Disclaimer
Le seguenti FAQ sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE e non costituiscono consulenza legale, tecnica o professionale.
Limitazioni importanti: Le informazioni possono subire modifiche normative. Ogni situazione è unica e richiede valutazione specifica. Si raccomanda consulenza professionale qualificata prima di intraprendere azioni sulla conformità CE.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026 | Per consulenze personalizzate: contatta il nostro team tecnico
Il datore di lavoro deve verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza attraverso perizia tecnica asseverata redatta da professionista abilitato (ingegnere/perito industriale). Necessari: manuale uso/manutenzione, dichiarazione conformità requisiti Allegato V D.Lgs. 81/08 (per macchine pre-1993) o Allegato I Direttiva Macchine (per macchine 1993-2009), registro manutenzioni, certificato prove elettriche.
Datore di lavoro verifica sicurezza secondo art. 70 D.Lgs. 81/08. Per macchine costruite PRIMA del 1° gennaio 1993: conformità Allegato V. Per macchine 1993-2009: conformità ai requisiti della Direttiva Macchine vigente all'epoca (89/392/CEE o 98/37/CE). Redazione perizia asseverata obbligatoria con valutazione rischi completa secondo UNI EN ISO 12100.
Sì, se costruite prima del 29 dicembre 2009 e conformi ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'epoca della costruzione. Obbligatoria perizia tecnica asseverata che dimostri: assenza rischi inaccettabili, adeguatezza protezioni meccaniche/elettriche, funzionamento sistemi emergenza, presenza manutenzione preventiva documentata. La mancanza di CE non esime da obblighi sicurezza.
Prima del 1° gennaio 1993: Conformità Allegato V D.Lgs. 81/08 (normative nazionali pre-direttiva)
1993-1995: Direttiva 89/392/CEE
1995-29 dicembre 2009: Direttiva 98/37/CE
Dal 29 dicembre 2009: Marcatura CE obbligatoria (Direttiva 2006/42/CE)
Perizia asseverata necessaria per dimostrare conformità ai requisiti applicabili.
Procedura obbligatoria: 1) Perizia asseverata da tecnico abilitato con valutazione rischi UNI EN ISO 12100; 2) Adeguamento tecnico: protezioni meccaniche, sistemi elettrici norma, arresti emergenza, segnalazioni sicurezza; 3) Redazione/integrazione manuale uso/manutenzione; 4) Dichiarazione conformità requisiti essenziali; 5) Apposizione targhetta identificativa con dati costruttore/anno; 6) Formazione operatori rischi specifici.
FASE 1 - ANALISI: Valutazione rischi secondo UNI EN ISO 12100 (identificazione pericoli, stima rischi, valutazione necessità riduzione)
FASE 2 - INTERVENTI TECNICI: Protezioni zone pericolose, interblocchi, sistemi arresto emergenza, messa a terra, segnaletica
FASE 3 - DOCUMENTAZIONE: Manuale uso/manutenzione, schemi elettrici, procedure sicurezza
FASE 4 - CERTIFICAZIONE: Perizia ingegnere, dichiarazione conformità, targhetta identificativa
FASE 5 - FORMAZIONE: Operatori su rischi residui
RESPONSABILITÀ DATORE AGGRAVATA se mancano:
Perizia tecnica asseverata (art. 70 D.Lgs. 81/08)
Dichiarazione conformità requisiti essenziali
Adeguamento macchina ai requisiti sicurezza
CONSEGUENZE LEGALI:
Arresto 3-6 mesi (art. 87 D.Lgs. 81/08)
Multa €2.500-6.400
Risarcimento danni illimitato
Reato lesioni colpose aggravate (art. 590 bis C.P.)
Sospensione attività aziendale
Impossibilità dimostrare conformità aggrava posizione giudiziaria
Perito asseverato ricostruisce manuale attraverso: 1) Analisi tecnica completa macchina (componenti meccanici/elettrici/idraulici); 2) Identificazione norme armonizzate applicabili; 3) Reverse engineering funzionamento; 4) Definizione procedure operative sicure; 5) Individuazione DPI necessari; 6) Pianificazione manutenzione preventiva; 7) Redazione schemi elettrici/pneumatici/idraulici se disponibili; 8) Identificazione rischi residui e avvertenze.
RICOSTRUZIONE FASCICOLO TECNICO SEMPLIFICATO:
Perizia completa stato attuale macchina
Identificazione costruttore/anno (se possibile)
Disegni/foto dettagliate configurazione
Schemi elettrici rilevati in campo
Valutazione rischi completa UNI EN ISO 12100
Manuale uso/manutenzione ricostruito
Procedure manutenzione con periodicità
Registro verifiche periodiche
Dichiarazione conformità requisiti Allegato V (pre-1993) o Allegato I Direttiva Macchine (post-1993)
Targhetta identificativa sostitutiva
SANZIONI (D.Lgs. 81/08 art. 87):
Arresto 3-6 mesi O ammenda €2.500-6.400
Sequestro attrezzatura
Sospensione attività
COME EVITARE:
Perizia tecnica asseverata da professionista abilitato
Dichiarazione conformità requisiti essenziali (Allegato V o Allegato I Direttiva)
Manuale uso/manutenzione completo
Registro manutenzioni aggiornato
Formazione operatori documentata
Targhetta identificativa leggibile
MACCHINE ESCLUSE (art. 1, par. 2 Direttiva 2006/42/CE):
Costruite prima 1° gennaio 1993 (pre-Direttiva Macchine)
Veicoli stradali (Direttiva 70/156/CEE)
Trattori agricoli per rischi coperti (Direttiva 2003/37/CE)
Armi da fuoco (esclusi chiodatrici)
Elettrodomestici domestici (Direttiva Bassa Tensione)
Attrezzature parchi gioco
Macchine uso militare
Macchine uso nucleare
Mezzi trasporto (aerei, navi, treni)
ATTENZIONE: Esenzione da CE NON significa esenzione obblighi sicurezza D.Lgs. 81/08.
SÌ, per macchine immesse sul mercato/messe in servizio dal 29 dicembre 2009. Sanzioni penali D.Lgs. 81/08:
Datore lavoro che utilizza macchina non conforme: arresto 3-6 mesi o multa €2.500-6.400
Fabbricante/importatore con CE falsa: art. 473 C.P. (falsità materiale), arresto 6 mesi-2 anni + multa €10.960-43.840
Responsabilità civile illimitata per danni
ECCEZIONE: Macchine costruite prima 1° gennaio 1993 non richiedevano CE all'epoca, ma OGGI devono rispettare requisiti minimi sicurezza con perizia asseverata.
CONSEGUENZE IMMEDIATE:
Ritiro obbligatorio dal mercato
Sequestro amministrativo/penale
Sanzioni penali: arresto 6 mesi-2 anni + multa €10.960-43.840
Responsabilità civile illimitata danni
Impossibilità vendita fino conformità
OBBLIGHI VENDITORE MACCHINE USATE:
Verificare esistenza CE originale se post-2009
Redigere dichiarazione conformità Allegato V se pre-1993
Fornire manuale uso/manutenzione
Comunicare eventuali modifiche sostanziali
ATTENZIONE: Se macchina destinata fuori SEE (Spazio Economico Europeo), marcatura CE NON obbligatoria per commercializzazione extra-UE.
MA: Se macchina immessa sul mercato UE (anche per export successivo), marcatura CE OBBLIGATORIA.
SICUREZZA: Macchina export può seguire standard paese destinazione (es: UL/CSA per USA), ma se passa per mercato UE deve comunque rispettare Direttiva 2006/42/CE. Livello sicurezza NON può essere inferiore ai Requisiti Essenziali Allegato I.
RESPONSABILITÀ: Importatore UE diventa "fabbricante" ai fini CE.
PRODOTTI ESCLUSI DIRETTIVA MACCHINE devono comunque rispettare:
Requisiti sicurezza nazionali paese utilizzo
D.Lgs. 81/08 art. 70 se attrezzature lavoro (Allegato V per pre-1993)
Altre direttive applicabili (es: Bassa Tensione, EMC, ATEX)
Norme tecniche armonizzate specifiche settore
ESEMPIO: Elettrodomestico domestico escluso da Direttiva Macchine MA soggetto a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (marcatura CE diversa).
DOCUMENTAZIONE MINIMA: Manuale istruzioni, dichiarazione conformità normative applicabili, certificati prove.
CHIARIMENTO: Marcatura CE NON HA SCADENZA. Rimane valida fino a:
Modifiche sostanziali macchina
Cambio destinazione d'uso
Aggiornamenti normativi che rendono obsoleti requisiti
OBBLIGHI MANTENIMENTO:
Verifica periodica rischi (revisione ogni 3-5 anni consigliata)
Manutenzione preventiva documentata
Aggiornamento manuale se cambiano procedure
Formazione operatori continua
Adeguamento se nuove norme armonizzate riducono rischi
RIQUALIFICAZIONE: Se macchina modificata sostanzialmente, serve NUOVA procedura CE completa.
MACCHINA USATA CON CE ORIGINALE (post-29/12/2009):
Conservare dichiarazione CE originale
Verificare validità (nessuna modifica sostanziale)
Mantenere manuale uso/manutenzione
Registro manutenzioni aggiornato
MACCHINA USATA SENZA CE (pre-1993):
Perizia asseverata Allegato V D.Lgs. 81/08
Dichiarazione conformità requisiti minimi
Ricostruzione manuale se mancante
MACCHINA USATA 1993-2009 SENZA CE:
Perizia conformità Direttiva Macchine epoca
Verifica se CE era obbligatoria (sì dal 1993)
Eventuale ricostruzione documentazione
La marcatura CE in sé non ha una data di scadenza formale. Tuttavia, il fabbricante ha la responsabilità permanente di assicurare che la macchina rimanga conforme allo stato dell'arte attuale. Per le macchine che hanno ottenuto un attestato CE del tipo tramite organismo notificato, tale attestato deve essere riesaminato ogni 5 anni per verificarne la validità alla luce dell'evoluzione tecnologica. Se l'attestato non viene rinnovato, la macchina non può più essere immessa sul mercato. Nota: le macchine costruite prima del 1995 (entrata in vigore della prima Direttiva Macchine) non erano soggette all'obbligo di marcatura CE.
NO. Protezioni fisse/mobili integrate nella macchina NON richiedono marcatura CE separata. Fanno parte della procedura CE macchina principale.
ECCEZIONE: Protezioni vendute separatamente come accessori possono essere "componenti di sicurezza" (Allegato V Direttiva) e richiedere marcatura CE autonoma se:
Immesse mercato separatamente
Guasto/malfunzionamento mette a rischio persone
Non indispensabili per funzionamento macchina
Sostituibili con altri componenti
ESEMPIO: Carter standard venduto come ricambio → NO CE separata. Barriera fotoelettrica venduta separatamente → SÌ CE autonoma.
NO per ripari fissi parte integrante. Rientrano nella dichiarazione CE macchina completa.
DOCUMENTAZIONE RIPARI:
Descritti nel manuale uso/manutenzione
Inclusi schemi tecnici fascicolo
Procedura rimozione/reinstallazione
Avvertenze su rimozione non autorizzata
RIPARI AMOVIBILI/INTERBLOCCATI:
Integrati nella valutazione rischi macchina
Verifiche funzionamento dispositivi interblocco
Procedure manutenzione specifiche
SOLO SE VENDUTI SEPARATAMENTE: Possibile marcatura CE autonoma come componente sicurezza.
NO se:
NON immesso sul mercato
NON usato in produzione commerciale
Destinato esclusivamente a test/sviluppo
POSSIBILE PRESENTAZIONE FIERE (art. 6, par. 3 Direttiva 2006/42/CE):
Cartello visibile: "NON CONFORME - NON VENDIBILE"
Misure sicurezza adeguate durante dimostrazione
Divieto utilizzo fino conformità
QUANDO DIVENTA OBBLIGATORIA CE:
Prototipo entra in produzione
Macchina utilizzata internamente per fabbricazione commerciale
Vendita/cessione a terzi
RESPONSABILITÀ: Anche su prototipo, obbligo sicurezza operatori durante test.
CASO 1 - USO INTERNO NON COMMERCIALE:
NO marcatura CE obbligatoria
MA obbligatorio rispetto D.Lgs. 81/08 art. 70
Valutazione rischi interna
Dichiarazione conformità Allegato V (se pre-1993) o requisiti essenziali Direttiva
CASO 2 - USO PRODUZIONE COMMERCIALE:
Fabbricante interno assume ruolo "costruttore"
Procedura CE semplificata per uso proprio
Dichiarazione CE conformità interna
Manuale uso/manutenzione
CASO 3 - VENDITA/CESSIONE:
Marcatura CE OBBLIGATORIA
Procedura completa Direttiva 2006/42/CE
Responsabilità come fabbricante
INSIEME DI MACCHINE richiede marcatura CE UNICA se (art. 2, lett. a, quarto trattino):
Funzionalità unitaria: Macchine disposte per raggiungere stesso risultato
Comandate insieme: Sistema controllo centralizzato/integrato
Funzionamento solidale: Sequenza automatica senza intervento umano tra fasi
ESEMPIO: Linea imbottigliamento (riempitrice + tappatrice + etichettatrice) con PLC unico → CE UNICA.
MACCHINE INDIPENDENTI: Ognuna con propria CE se funzionamento autonomo.
RESPONSABILITÀ: Chi assembla insieme diventa "fabbricante" macchina finale.
MACCHINA (art. 2, lett. a):
Insieme completo funzionante autonomamente
Applicazione ben determinata
Marcatura CE obbligatoria
Dichiarazione CE conformità
QUASI-MACCHINA (art. 2, lett. g):
Insieme NON autonomo funzionalmente
Destinato solo a incorporazione/assemblaggio
NO marcatura CE
Dichiarazione incorporazione (Allegato II, parte B)
Istruzioni assemblaggio (Allegato VI)
ESEMPI:
Motore elettrico venduto singolarmente → Quasi-macchina
Pompa idraulica non installata → Quasi-macchina
Tornio completo funzionante → Macchina
CRITERIO DECISIVO: Se NON può funzionare da solo per applicazione determinata = Quasi-macchina.
MODIFICA SOSTANZIALE richiede nuova CE se altera (Guida Direttiva 2006/42/CE):
Funzioni originarie macchina
Caratteristiche sicurezza previste
Prestazioni progettate
Sistemi protezione/controllo
ESEMPI MODIFICHE SOSTANZIALI:
Aumento velocità/potenza oltre specifiche originali
Rimozione protezioni senza alternative equivalenti
Cambio destinazione d'uso (es: tornio metallo usato per legno)
Integrazione sistemi non previsti dal fabbricante
Modifica software che cambia requisiti sicurezza
NON SOSTANZIALI:
Sostituzione componenti con ricambi equivalenti
Manutenzione straordinaria senza alterazioni funzionali
Aggiunta protezioni aggiuntive
RESPONSABILITÀ: Chi modifica diventa "fabbricante" ai fini Direttiva.
SÌ. Ogni singola macchina immessa sul mercato UE deve:
Essere conforme Direttiva 2006/42/CE
Avere propria dichiarazione CE conformità
Riportare marcatura CE individuale
Avere proprio fascicolo tecnico
PRODUZIONE SERIE: Fascicolo tecnico può essere comune (tipo rappresentativo), ma ogni macchina necessita:
Targhetta identificativa con numero serie
Manuale uso/manutenzione
Dichiarazione CE conforme
RIPARAZIONI SEMPLICI: Manutenzione ordinaria/ricambi equivalenti NON richiedono nuova CE per singolo esemplare.
NO se parte integrante macchina. Rientra nella certificazione CE macchina completa.
DOCUMENTAZIONE:
Descrizione nel manuale uso/manutenzione
Disegni tecnici nel fascicolo
Procedura rimozione sicura (se prevista)
Avvertenze su manomissione
PROTEZIONE VENDUTA SEPARATAMENTE:
Possibile marcatura CE autonoma come "componente sicurezza" (Allegato V)
Se guasto mette a rischio persone
Se venduta come prodotto indipendente
ESEMPIO: Carter motore integrato → NO CE separata. Barriera ottica venduta singolarmente → SÌ CE autonoma.
DIPENDE DA CATEGORIA RISCHIO:
BASSO RISCHIO (es: portata <5 ton, uso limitato):
Autocertificazione fabbricante
Procedura controllo interno (Allegato VIII)
NO ente notificato obbligatorio
ALTO RISCHIO - Allegato IV, punto 17:
Apparecchi sollevamento persone o persone+cose
Caduta verticale superiore 3 metri
Richiede procedura Allegato IX (esame CE tipo) O Allegato X (garanzia qualità totale)
Ente notificato OBBLIGATORIO
EN 15011: Norma armonizzata gru, non determina obbligo ente ma fornisce presunzione conformità se applicata.
VERIFICHE PERIODICHE: Indipendentemente da procedura CE, carroponte richiede verifiche ASL/enti abilitati (art. 71 D.Lgs. 81/08).
NO se:
Utilizzate esclusivamente per attività ricerca/sviluppo
NON immesse sul mercato
NON utilizzate per fabbricazione commerciale prodotti
Temporanee (art. 1, par. 2, lett. h Direttiva 2006/42/CE)
OBBLIGHI SICUREZZA:
Valutazione rischi interna
Misure protezione operatori
Procedure sicure documentate
Formazione personale laboratorio
QUANDO DIVENTA OBBLIGATORIA:
Macchina test usata stabilmente in produzione
Vendita/cessione a terzi
Utilizzo oltre scopo temporaneo R&D
MANUTENZIONE ORDINARIA (NON invalida CE):
Sostituzione componenti con ricambi originali/equivalenti
Lubrificazione, pulizia, tarature
Controlli periodici funzionamento
Piccole riparazioni senza modifica strutturale
MODIFICHE CHE INVALIDANO CE:
Cambio componenti che alterano rischi essenziali
Modifica software sicurezza
Rimozione protezioni originali
Aumento prestazioni oltre specifiche
Integrazione sistemi non previsti
CRITERIO: Se modifica richiede nuova valutazione rischi → Probabile invalidamento CE.
BUONA PRASSI: Registro manutenzioni dettagliato per dimostrare non sostanzialità interventi.
SOGGETTI AUTORIZZATI:
Fabbricante: Persona fisica/giuridica che progetta e/o realizza macchina
Mandatario UE: Persona stabilita UE con mandato scritto da fabbricante extra-UE
Importatore: Diventa "fabbricante" se immette sul mercato UE macchina senza CE da fabbricante extra-UE
PROCEDURA:
Fabbricante redige fascicolo tecnico
Fabbricante effettua valutazione conformità
Fabbricante redige dichiarazione CE conformità
Fabbricante appone marcatura CE
DIVIETI:
Utilizzatore finale NON può apporre CE su macchina già immessa mercato
Tecnico esterno NON può firmare dichiarazione CE (solo perizie asseverate per Allegato V)
CE OBBLIGATORIA:
Macchine nuove immesse mercato UE dal 29 dicembre 2009
Macchine usate modificate sostanzialmente
Macchine autocostruite se immesse mercato/cessione terzi
CE NON OBBLIGATORIA:
Macchine costruite prima 1° gennaio 1993 (pre-Direttiva)
Macchine escluse art. 1, par. 2 (veicoli, armi, ecc.)
Quasi-macchine destinate assemblaggio
Prototipi non commercializzati
FASCICOLO TECNICO (Allegato VII, parte A):
SEMPRE obbligatorio per marcatura CE
Conservato 10 anni da ultima data fabbricazione
Deve essere disponibile su richiesta autorità
Contenuto: disegni, calcoli, norme applicate, prove, manuale, dichiarazione CE
MARCATURA CE:
Autodichiarazione fabbricante conformità
Simbolo grafico apposto sulla macchina
Accompagnata da dichiarazione CE conformità
Procedura standard per maggior parte macchine
CERTIFICATO CE (attestato esame CE tipo):
Rilasciato da organismo notificato (ente terzo)
Obbligatorio solo per macchine Allegato IV alto rischio
Procedura Allegato IX: esame CE tipo
Numero ente notificato apposto dopo marcatura CE
ESEMPIO:
Tornio semplice → Solo marcatura CE (autocertificazione)
Piattaforma sollevamento persone >3m → Marcatura CE + Certificato ente notificato
PROCEDURA RICOSTRUZIONE MANUALE:
ANALISI TECNICA: Esame completo macchina (meccanica, elettrica, idraulica, pneumatica)
IDENTIFICAZIONE FUNZIONI: Ciclo lavoro completo, modalità operative, sequenze
REVERSE ENGINEERING: Rilevamento schemi elettrici/pneumatici/idraulici da macchina
NORME APPLICABILI: Identificazione norme armonizzate relative (tipo B e C)
PROCEDURE OPERATIVE:
Avviamento sicuro
Operazioni normali
Regolazioni
Arresti emergenza
MANUTENZIONE:
Periodicità interventi
Parti soggette usura
Lubrificazione
Verifiche funzionali
RISCHI RESIDUI: Identificazione pericoli non eliminabili, DPI richiesti
DOCUMENTAZIONE GRAFICA: Foto, disegni quotati componenti critici
OBBLIGATORI SE (Allegato I, punto 1.7.4.2, lett. e):
Necessari per uso corretto
Necessari per manutenzione sicura
Necessari per verifica conformità requisiti essenziali
CONTENUTO MINIMO:
Schema generale macchina
Diagrammi circuiti comando
Descrizioni/spiegazioni funzionamento
Disegni dettagliati se necessari per verificare conformità
NON OBBLIGATORI:
Disegni dettagliati sottoinsiemi commerciali
Specifiche proprietarie non necessarie per sicurezza
Dettagli costruttivi coperti da segreto industriale
ECCEZIONE: Disegni sottoinsieme richiesti se conoscenza indispensabile per verifica conformità requisiti sicurezza/salute.
SÌ. Marcatura CE deve essere (Allegato I, punto 1.7.3):
Visibile
Leggibile
Indelebile
MATERIALE: Targhetta metallica garantisce durabilità/permanenza meglio di adesivi.
ALTERNATIVE ACCETTATE:
Incisione diretta su struttura metallica
Targhetta plastica rigida ad alta resistenza (solo se ambiente non aggressivo)
Stampigliatura permanente
NON ACCETTABILI:
Adesivi standard (si deteriorano)
Etichette carta plastificata
Marcature facilmente rimovibili
POSIZIONE: Vicino a nome fabbricante, utilizzando stessa tecnica marcatura.
VALUTAZIONE PRELIMINARE:
Stato conservazione strutturale
Obsolescenza componenti
Disponibilità ricambi
Costi adeguamento vs sostituzione
SE RECUPERABILE:
Perizia asseverata completa
Valutazione rischi secondo UNI EN ISO 12100
Adeguamento tecnico:
Sistemi comando moderni
Protezioni meccaniche
Una macchina deve seguire le procedure dell'Allegato IV quando appartiene a una delle 23 categorie elencate che presentano rischi particolarmente elevati (es. presse, seghe circolari, ponti elevatori per veicoli, apparecchi per sollevamento persone con caduta > 3m).
Il fabbricante può scegliere tra tre procedure: controllo interno (Allegato VIII), esame CE del tipo + controllo interno (Allegato IX + VIII.3), o garanzia qualità totale (Allegato X).
Il fabbricante deve obbligatoriamente scegliere tra: esame CE del tipo + controllo interno (Allegato IX + VIII.3) oppure garanzia qualità totale (Allegato X). Il controllo interno da solo non è sufficiente.
Solo un organismo notificato designato dallo Stato membro e comunicato alla Commissione europea, che soddisfa i criteri dell'Allegato XI.
L'attestato deve essere riesaminato ogni 5 anni. Il fabbricante deve richiedere all'organismo notificato di verificare che rimanga valido tenuto conto dello stato dell'arte (Allegato IX, punto 9.3).
Deve informare l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico. L'organismo valuta se le modifiche richiedono un nuovo esame CE del tipo o se può confermare la validità dell'attestato esistente (Allegato IX, punto 6).
No, non deve essere sempre materialmente disponibile né trovarsi nel territorio UE, ma deve poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili dalla persona nominata nella dichiarazione CE (Allegato VII.A, punto 2).
Per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta in caso di serie (Allegato VII.A, punto 2).
Fascicolo di costruzione (descrizione, disegni, schemi, calcoli), documentazione valutazione rischi, norme applicate, relazioni di prova, istruzioni per l'uso, dichiarazione CE di conformità, eventuali dichiarazioni di incorporazione di quasi-macchine incluse (Allegato VII.A, punto 1).
Sì, la mancata presentazione su richiesta delle autorità competenti può costituire motivo per dubitare della conformità e lo Stato membro deve prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (Allegato VII.A punto 3, Articolo 23).
Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non garantiscono un'applicazione determinata. Sono destinati a essere incorporati in altre macchine (es. un sistema di azionamento). Non possono essere messi in servizio autonomamente (Articolo 2, lettera g).
No, le quasi-macchine NON devono avere marcatura CE ma una dichiarazione di incorporazione (Articolo 5, paragrafo 2 e Allegato II, parte 1, sezione B).
Una dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio, che rimangono con la quasi-macchina fino all'incorporazione finale (Articolo 13 e Allegato VI).
Sì, richiede una "documentazione tecnica pertinente" secondo l'Allegato VII.B, conservata per 10 anni, che dimostra quali requisiti essenziali sono stati applicati e rispettati.
No, sono due categorie distinte. Il componente di sicurezza viene immesso sul mercato separatamente con una funzione di sicurezza specifica e richiede marcatura CE. La quasi-macchina è un insieme incompleto destinato all'incorporazione (Articolo 2, lettere c e g).
L'Allegato V fornisce un elenco indicativo: dispositivi di protezione per rilevare persone, valvole di sicurezza, dispositivi di arresto d'emergenza, dispositivi di bloccaggio porte, limitatori di velocità, ROPS, FOPS, dispositivi di comando a due mani.
Sì, gli accessori di sollevamento rientrano nel campo di applicazione come prodotti distinti (Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e devono rispettare i requisiti della Sezione 4 dell'Allegato I.
Devono recare marcatura o targa con riferimenti del fabbricante e attestazione contenente: nome e indirizzo, descrizione (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti), metodo di prova, carico massimo (Allegato I, punto 4.3.1).
Generalmente 5 per l'insieme fune e terminale (Allegato I, punto 4.1.2.4, quinto comma).
Generalmente 4 per le catene (Allegato I, punto 4.1.2.4, sesto comma).
Il rapporto tra il carico garantito dal fabbricante fino al quale un componente può trattenere il carico e il carico massimo di esercizio marcato sul componente (Allegato I, punto 4.1.1, lettera c).
Il rapporto tra il carico utilizzato per le prove statiche o dinamiche e il carico massimo di esercizio marcato sulla macchina o accessorio (Allegato I, punto 4.1.1, lettera d).
1,5 per macchine mosse da forza umana e accessori; 1,25 per altre macchine (Allegato I, punto 4.1.2.3, settimo comma).
Generalmente 1,1. Le prove vanno effettuate alle velocità nominali e, se possibile, combinando movimenti simultanei (Allegato I, punto 4.1.2.3, ottavo comma).
Sì, il Capitolo 6 dell'Allegato I prevede requisiti supplementari: coefficienti di utilizzazione raddoppiati, almeno due funi/catene indipendenti, dispositivi contro caduta supporto carico, protezioni specifiche (Allegato I, punti 6.1.1 e seguenti).
Quando per una macchina semovente con persone trasportate esiste rischio di ribaltamento/rovesciamento e la struttura riduce i rischi garantendo un volume limite di deformazione adeguato (Allegato I, punto 3.4.3).
Quando per una macchina semovente con persone trasportate esistono rischi di caduta di oggetti/materiali, se le dimensioni lo consentono, garantendo un volume limite di deformazione (Allegato I, punto 3.4.4).
Sì, Sezione 2.2 dell'Allegato I: superficie di appoggio sufficiente, dispositivi di comando per avvio/arresto senza abbandonare prese, protezione da avviamento intempestivo, informazioni su vibrazioni mano-braccio se >2,5 m/s².
Il valore totale di vibrazioni se supera 2,5 m/s² (altrimenti indicare che non supera), l'incertezza di misurazione, condizioni di funzionamento durante misurazione e metodi/norme usate (Allegato I, punto 2.2.1.1).
Sì, Sezione 2.3: il pezzo deve potersi posizionare/guidare in sicurezza, protezione da proiezioni, freno automatico dell'utensile, riduzione rischi di infortunio per macchine non automatiche (Allegato I, punto 2.3).
Sì, Sezione 2.1: materiali conformi a direttive specifiche, superfici lisce senza rugosità dove possano fermarsi materie organiche, facilmente pulibili, deflusso completo liquidi, impedire ingresso sostanze/esseri in zone non pulibili, evitare contatto lubrificanti/alimenti (Allegato I, punto 2.1.1).
Sì, tutto il Capitolo 3 dell'Allegato I: stabilità, posti di lavoro/guida, sistemi di comando e sterzo, frenatura, protezioni contro ribaltamento/caduta oggetti, dispositivi di traino, segnalazioni, vibrazioni trasmesse a corpo intero.
Macchina il cui lavoro richiede mobilità durante il lavoro o spostamento tra stazioni, oppure che lavora senza spostarsi ma è munita di mezzi per spostarsi più facilmente (Allegato I, punto 3.1.1, lettera a).
L'operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina, che può essere trasportato, accompagnare a piedi o azionare tramite telecomando (Allegato I, punto 3.1.1, lettera b).
Valore quadratico medio massimo di accelerazione ponderata per corpo intero se supera 0,5 m/s² (altrimenti indicarlo), incertezza, condizioni e metodi di misurazione (Allegato I, punto 3.6.3.1).
No, ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella lingua dello Stato membro dove viene immessa/messa in servizio (Articolo 5, paragrafo 1, lettera c e Allegato I, punto 1.7.4).
La direttiva richiede che la macchina sia "accompagnata" da istruzioni ma non specifica il formato. Tuttavia devono essere disponibili e accessibili all'utilizzatore al momento della messa in servizio.
Istruzioni redatte nella lingua del fabbricante o mandatario, che si assume la responsabilità apponendo la dicitura "Istruzioni originali" (Allegato I, punto 1.7.4.1, lettera a).
Traduzioni che devono essere accompagnate da una copia delle istruzioni originali e recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali" (Allegato I, punto 1.7.4.1, lettera b).
Ragione sociale fabbricante, designazione macchina, dichiarazione CE (o suo contenuto), descrizione generale, disegni per uso/manutenzione, uso previsto, avvertenze, istruzioni montaggio/installazione/uso/manutenzione, rischi residui, dati su rumore ed eventualmente vibrazioni (Allegato I, punto 1.7.4.2).
Livello di pressione acustica ponderato A nei posti lavoro se >70 dB(A), valore massimo pressione istantanea ponderato C se >63 Pa (130 dB), livello potenza acustica ponderato A se pressione >80 dB(A), incertezze, condizioni di misurazione (Allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u).
Sì, se non supera 70 dB(A) deve comunque essere indicato (Allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u, primo trattino).
Il fabbricante o suo mandatario appone la marcatura CE, assumendosene la responsabilità (Articolo 5, paragrafo 1, lettera f e Articolo 16).
In modo visibile, leggibile e indelebile sulla macchina, nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o mandatario, usando la stessa tecnica (Allegato III e Articolo 16, paragrafo 2).
Non inferiore a 5 mm, salvo deroga per macchine di piccole dimensioni (Allegato III).
Sì, dal numero di identificazione dell'organismo notificato se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale (Allegato III, ultimo comma). Altre marcature sono ammesse se non compromettono visibilità/leggibilità/significato della CE (Articolo 16, paragrafo 3).
Sì, è vietato apporre marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa significato o simbolo grafico della marcatura CE (Articolo 16, paragrafo 3).
Ragione sociale e indirizzo completo fabbricante (e mandatario se presente), designazione macchina, marcatura CE, designazione serie/tipo, eventuale numero di serie, anno di costruzione (conclusione processo di fabbricazione) (Allegato I, punto 1.7.3).
Sì, è espressamente vietato al momento dell'apposizione della marcatura CE (Allegato I, punto 1.7.3, ultimo comma del primo gruppo).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato con mezzi di sollevamento, la massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo (Allegato I, punto 1.7.3, penultimo comma).
Sì, devono recare l'apposita marcatura prevista dalle direttive ATEX (Allegato I, punto 1.7.3, secondo comma del secondo gruppo).
Il primo utilizzo conforme alla destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della direttiva (Articolo 2, lettera k).
Prima messa a disposizione nella Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o quasi-macchina a fini di distribuzione o utilizzazione (Articolo 2, lettera h).
No, gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le macchine possano essere immesse sul mercato/messe in servizio solo se conformi e non pregiudicano sicurezza e salute quando correttamente installate, mantenute e utilizzate (Articolo 4, paragrafo 1).
Sì, ma con cartello visibile che indichi chiaramente la non conformità e l'impossibilità di disporne prima della conformità. Durante dimostrazioni vanno prese misure di sicurezza adeguate (Articolo 6, paragrafo 3).
Specifica tecnica adottata da CEN, CENELEC o ETSI su mandato della Commissione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE, non vincolante (Articolo 2, lettera l).
Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata sono presunte conformi ai requisiti essenziali coperti da tale norma (Articolo 7, paragrafo 2).
No, le norme armonizzate non hanno carattere vincolante. Il fabbricante può scegliere altre soluzioni tecniche purché soddisfino i requisiti essenziali (Articolo 2, lettera l).
Può essere avviata la procedura di contestazione (Articolo 10): il Comitato esprime parere d'urgenza e la Commissione decide se pubblicare, mantenere, limitare o ritirare il riferimento dalla Gazzetta Ufficiale.
Uno Stato membro o la Commissione, se ritengono che non soddisfi pienamente i requisiti essenziali (Articolo 10).
Procedura (Articolo 11) per cui uno Stato membro può ritirare dal mercato, vietare o limitare una macchina marcata CE se ritiene che presenti rischi nonostante la conformità dichiarata.
Quando uno Stato constata che una macchina marcata CE, usata correttamente, rischia di compromettere salute/sicurezza. Deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri motivando la decisione (Articolo 11, paragrafi 1 e 2).
Consulta le parti interessate e decide se le misure dello Stato sono giustificate, comunicando la decisione a tutti. Se c'è una lacuna nelle norme armonizzate, si avvia la procedura dell'Articolo 10 (Articolo 11, paragrafi 3 e 4).
Sì, devono istituire o nominare autorità competenti per controllare la conformità, definirne finalità/organizzazione/poteri e informarne Commissione e altri Stati (Articolo 4, paragrafi 3 e 4).
Sì, le autorità competenti devono cooperare tra loro e con la Commissione, trasmettendosi informazioni necessarie per applicazione uniforme. La Commissione organizza scambi di esperienze (Articolo 19).
Misure che la Commissione può adottare per richiedere agli Stati di vietare/limitare l'immissione sul mercato di certe macchine che presentano stesso rischio a causa di lacune normative o caratteristiche tecniche.
Dopo procedura di contestazione norma (Articolo 10) o clausola di salvaguardia (Articolo 11), se emerge che macchine di una categoria presentano rischi per lacune normative o caratteristiche tecniche comuni (Articolo 9).
La Commissione, assistita dal Comitato, dopo consultazione con Stati membri e parti interessate, seguendo la procedura dell'Articolo 22, paragrafo 3 (Articolo 9, paragrafo 3).
Il Comitato che assiste la Commissione per l'adozione di misure di esecuzione, secondo la procedura di comitologia della Decisione 1999/468/CE (Articolo 22).
Sì, la Commissione con procedura del Comitato (Articolo 22, paragrafo 3) può aggiornare l'elenco indicativo dell'Allegato V (Articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Sì, devono determinare sanzioni per violazioni delle norme nazionali di attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (Articolo 23).
Sì, qualsiasi provvedimento che limiti immissione/messa in servizio deve essere motivato dettagliatamente, notificato all'interessato con indicazione delle procedure di ricorso e termini (Articolo 20).
Sì, deve prendere misure affinché il processo di fabbricazione assicuri conformità al fascicolo tecnico e ai requisiti (Allegato VIII, punto 3). Per serie, serve documentazione sulle disposizioni interne applicate (Allegato VII.A, punto 1.b).
Sì, principi di integrazione della sicurezza (Allegato I, punto 1.1.2.b): 1) eliminare/ridurre rischi in progettazione, 2) misure di protezione per rischi non eliminabili, 3) informare su rischi residui e formazione/DPI necessari.
Sì, deve considerare non solo uso previsto ma anche uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La macchina deve evitare uso anormale se comporta rischi (Allegato I, punti 1.1.2.c e Principi generali, punto 1).
Sì, il fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti applicabili. Processo iterativo: stabilire limiti, individuare pericoli, stimare rischi, valutare se serve riduzione, eliminare/ridurre con misure appropriate (Allegato I, Principi generali, punto 1).
Sì, deve dimostrare la procedura seguita, includendo: elenco requisiti essenziali applicabili, misure di protezione attuate, indicazione rischi residui (Allegato VII.A, punto 1.a, quarto trattino).
No, si applicano solo se esiste il pericolo corrispondente quando la macchina è usata nelle condizioni previste o anormali prevedibili. Principio integrazione sicurezza e obblighi marcatura/istruzioni si applicano comunque (Allegato I, Principi generali, punto 2).
No, sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, se gli obiettivi non possono essere raggiunti, la macchina deve per quanto possibile tendere verso questi obiettivi (Allegato I, Principi generali, punto 3).
Parte 1 generale applicabile a tutte le macchine; altre parti per pericoli specifici (alimentari, portatili, legno, mobilità, sollevamento, sotterranei, sollevamento persone). Va esaminato integralmente per identificare requisiti pertinenti (Allegato I, Principi generali, punto 4).
Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona costituisce un rischio per la sua sicurezza e salute (Allegato I, punto 1.1.1, lettera b).
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa (Allegato I, punto 1.1.1, lettera c).
Elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale (Allegato I, punto 1.1.1, lettera f).
Dispositivo diverso da un riparo che riduce il rischio, da solo o associato a un riparo (Allegato I, punto 1.1.1, lettera g).
Sì (Allegato I, punto 1.4.1): costruzione robusta, fissaggio solido, non provocare pericoli supplementari, non facilmente elusi, a distanza sufficiente da zona pericolosa, non limitare oltre il necessario l'osservazione, permettere interventi limitando accesso al necessario.
Per proteggere da elementi mobili di trasmissione (Allegato I, punto 1.3.8.1). Il fissaggio richiede uso di utensili per apertura/smontaggio (Allegato I, punto 1.4.2.1).
Per elementi mobili di trasmissione (con ripari fissi) o di lavorazione. Devono impedire avviamento funzioni pericolose finché chiusi e comandare arresto quando aperti (Allegato I, punti 1.3.8, 1.4.2.2).
Se l'operatore può raggiungere zona pericolosa prima che cessi il rischio, serve dispositivo di bloccaggio che impedisca avviamento finché non chiuso e bloccato, e tenga chiuso finché non cessato il rischio (Allegato I, punto 1.4.2.2).
Ripari che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili per lavorazione, regolabili manualmente o automaticamente, facilmente senza attrezzo (Allegato I, punto 1.4.2.3).
Sì (Allegato I, punto 1.4.3): messa in moto elementi non possibile finché operatore può raggiungerli, persone non possono accedere a elementi in movimento, mancanza/guasto impedisce avviamento o provoca arresto, regolazione richiede intervento volontario.
Progettato per evitare situazioni pericolose: resistere a sollecitazioni e influssi esterni, guasto hardware/software non crei situazioni pericolose, errori logica/umani non creino situazioni pericolose (Allegato I, punto 1.2.1).
Avviamento inatteso, cambiamento incontrollato parametri, impedimento arresto già comandato, caduta/espulsione elementi/pezzi, impedimento arresto elementi mobili, inefficacia dispositivi protezione (Allegato I, punto 1.2.1, secondo gruppo).
Sì: chiaramente visibili e individuabili (pittogrammi), disposti per manovra sicura/univoca/rapida, movimento coerente con azione comandata, fuori zone pericolose (salvo eccezioni), non causare rischi supplementari, progettati/protetti per azione deliberata se pericolosa, resistere a sollecitazioni (Allegato I, punto 1.2.2).
Quando può evitare situazioni di pericolo imminenti o in atto. Escluse: macchine dove non riduce rischio o non riduce tempo di arresto normale, macchine portatili tenute/condotte a mano (Allegato I, punto 1.2.4.3).
Dispositivi comando chiaramente individuabili, ben visibili, rapidamente accessibili; arresto processo pericoloso nel minor tempo senza rischi supplementari; ordine mantenuto da blocco del dispositivo fino a sblocco; sblocco solo con manovra apposita che non riavvia ma autorizza rimessa in funzione (Allegato I, punto 1.2.4.3).
No, deve offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione, non sostituirsi ad esse. Deve essere sempre disponibile e operativo a prescindere dalla modalità di funzionamento (Allegato I, punto 1.2.4.3, ultimi commi).
Comando generale che arresta in condizioni di sicurezza. Ogni posto lavoro deve avere comando per arrestare tutte le funzioni o una se pericolosa. Comando arresto prioritario su avviamento. Ottenuto l'arresto, interrompere alimentazione azionatori (Allegato I, punto 1.2.4.1).
Se per motivi operativi serve comando arresto che NON interrompe alimentazione azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta (Allegato I, punto 1.2.4.2).
Possibile solo tramite azione volontaria su dispositivo previsto. Stesso per rimessa in marcia dopo arresto e modifica rilevante condizioni funzionamento. Salvo assenza rischi, rimessa/modifica può usare dispositivo diverso. Macchine automatiche possono avviare/riavviare senza intervento se non produce situazioni pericolose (Allegato I, punto 1.2.3).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche elettriche (Allegato I, punto 1.5.16).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche atmosferiche (Allegato I, punto 1.5.17).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche elettrostatiche (Allegato I, punto 1.5.18).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da induzione (Allegato I, punto 1.5.19).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da contatto (Allegato I, punto 1.5.20).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da cortocircuito (Allegato I, punto 1.5.21).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da sovratensione (Allegato I, punto 1.5.22).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da interferenza (Allegato I, punto 1.5.23).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da arco elettrico (Allegato I, punto 1.5.24).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da dispersione (Allegato I, punto 1.5.25).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da guasto (Allegato I, punto 1.5.26).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da mancata messa a terra (Allegato I, punto 1.5.27).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da errata messa a terra (Allegato I, punto 1.5.28).
Sì, macchine che necessitano protezione durante l'uso devono essere equipaggiate per scaricare a terra le scariche da mancata protezione (Allegato I, punto 1.5.29).
La conformità macchine usate richiede perizia tecnica asseverata da ingegnere abilitato con valutazione rischi UNI EN ISO 12100. Documentazione necessaria: manuale uso/manutenzione ricostruito, dichiarazione conformità requisiti Allegato V D.Lgs. 81/08, registro manutenzioni, certificato prove elettriche. Processo completo: analisi tecnica → adeguamento sicurezza → documentazione → perizia asseverata.
L'incorporazione richiede valutazione rischi integrata secondo UNI EN ISO 12100. Procedure: identificazione quasi-macchine/componenti → verifica compatibilità sicurezza → integrazione sistemi protezione → redazione istruzioni assemblaggio → dichiarazione incorporazione Allegato II. Responsabilità: chi assembla diventa "fabbricante" ai fini Direttiva 2006/42/CE.
La riqualificazione è obbligatoria per modifiche sostanziali che alterano rischi essenziali. Momenti critici: cambio destinazione d'uso, aumento potenza/velocità, rimozione protezioni originali, integrazione nuovi sistemi. Procedura: valutazione modifiche → perizia asseverata → adeguamento tecnico → nuova dichiarazione CE → aggiornamento manuale uso.
La ricertificazione segue iter completo: verifica stato attuale → valutazione rischi aggiornata → interventi adeguamento → prove funzionali → perizia tecnica → nuova marcatura CE. Tempistiche: 30-60 giorni per macchine standard, 60-90 giorni per complesse. Documentazione: fascicolo tecnico aggiornato, dichiarazione conformità, registro modifiche.
Processo adeguamento macchine in 5 fasi: 1) Analisi rischi UNI EN ISO 12100, 2) Progettazione interventi sicurezza, 3) Esecuzione lavori (protezioni, sistemi comando, messa a terra), 4) Verifiche funzionali e prove, 5) Redazione perizia asseverata e documentazione. Tempi medi: 2-4 settimane. Costi variabili da €2.000 a €15.000 secondo complessità.
Requisiti adeguamento CE: conformità Allegato I Direttiva 2006/42/CE, protezioni meccaniche/elettriche, sistemi arresto emergenza, segnaletica sicurezza, manuale uso/manutenzione completo. Interventi comuni: installazione interblocchi, upgrade sistemi elettrici, applicazione targhette identificative, integrazione dispositivi protezione secondo norme EN ISO 13855.
Per macchine senza documentazione: ricostruzione fascicolo tecnico semplificato con reverse engineering, analisi componenti visibili, identificazione costruttore/anno, rilevamento schemi elettrici in campo. Perizia asseverata completa con valutazione rischi UNI EN ISO 12100. Soluzioni: manuale ricostruito, dichiarazione conformità Allegato V, registro manutenzioni da zero.
Pre-1993: Conformità Allegato V D.Lgs. 81/08, requisiti nazionali pre-direttiva. 1993-2009: Conformità Direttiva Macchine 89/392/CEE o 98/37/CE. Post-2009: Obbligo marcatura CE Direttiva 2006/42/CE. Tutte richiedono perizia asseverata per dimostrare conformità ai requisiti essenziali applicabili all'epoca costruzione.
Contenuti perizia: dati identificativi macchina, descrizione tecnica completa, valutazione rischi UNI EN ISO 12100, analisi conformità normativa, descrizione interventi adeguamento, certificati prove, conclusioni. Validità: 10 anni dalla data redazione. Firmatario: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo con competenza settore macchine.
Responsabilità datore: art. 70 D.Lgs. 81/08 - verifica conformità sicurezza, redazione perizia asseverata, manutenzione programmata, formazione operatori, aggiornamento documentazione. Sanzioni: arresto 3-6 mesi o multa €2.500-6.400 per mancata conformità. Prevenzione: audit periodici, verifica rischi residui, aggiornamento normativo continuo.
L'attestato CE del tipo deve essere riesaminato ogni 5 anni. Il fabbricante deve richiedere all'organismo notificato di verificare che l'attestato rimanga valido alla luce dello stato dell'arte attuale. Se l'organismo notificato conferma la validità, la proroga l'attestato per altri 5 anni. Senza questo riesame e rinnovo, l'attestato perde validità e il fabbricante non può più immettere sul mercato la macchina in questione. Questa disposizione garantisce che le macchine commercializzate siano sempre conformi alle migliori pratiche di sicurezza disponibili.
Sono due documenti completamente diversi:
Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, Sezione A):
• Per macchine complete
• Dichiara conformità a TUTTI i requisiti della Direttiva
• Permette apposizione marcatura CE
• Consente messa in servizio della macchina
Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, Sezione B):
• Solo per quasi-macchine
• Dichiara quali requisiti sono applicati e rispettati (non tutti)
• NON permette marcatura CE
• NON consente messa in servizio autonoma
• Include impegno a fornire info alle autorità
Una quasi-macchina diventa parte di una macchina completa che avrà la sua dichiarazione CE di conformità.
Conclusioni e Raccomandazioni Finali
Le macchine senza marcatura CE rappresentano una sfida normativa complessa ma gestibile con l'approccio corretto. La chiave per la conformità risiede nella corretta interpretazione della normativa e nell'adozione di procedure tecniche adeguate.
- La mancanza di CE non esclude l'obbligo di sicurezza (Allegato V D.Lgs. 81/08 si applica a TUTTE le macchine)
- La perizia asseverata da tecnico abilitato è strumento legale fondamentale
- La prevenzione è sempre più conveniente delle sanzioni
- La documentazione tecnica completa è obbligatoria e deve essere mantenuta
Raccomandazioni Operative per i Datori di Lavoro
- Verifica Preliminare Obbligatoria - Prima dell'acquisto, richiedere perizia tecnica e documentazione completa
- Scelta Professionisti Qualificati - Collaborare solo con tecnici iscritti agli albi professionali competenti
- Manutenzione Programmata - Implementare piani di manutenzione regolari con verifica periodica conformità
- Formazione Continua - Aggiornare RSPP e lavoratori sulle normative in evoluzione
- Documentazione Digitale - Adottare sistemi di gestione documentale cloud per accesso immediato
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📝 Ultimo Aggiornamento: Questo articolo è stato revisionato nel gennaio 2026 per riflettere le ultime modifiche normative e l'evoluzione giurisprudenziale. VBR Group si impegna a mantenere i contenuti costantemente aggiornati.
Informazioni Importanti: Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale personalizzata. Le sanzioni e i requisiti normativi qui descritti sono indicativi e possono variare in base alla normativa vigente e alle circostanze specifiche. Si consiglia sempre di consultare un professionista qualificato per la propria situazione particolare.
Fonti: D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), Allegato V, Direttiva Macchine 2006/42/CE, UNI EN ISO 12100, Circolari Ministero Lavoro, Giurisprudenza Corte di Cassazione.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026





